Esame di abilitazione 2019: soluzione del secondo parere di diritto civile

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato 2019. Soluzione del secondo parere di diritto civile a cura dell’avv. Andrea Diamante

Esame di abilitazione 2019: soluzione del secondo parere di diritto civile

Nota preliminare

Quanto segue costituisce uno schema di soluzione meramente orientativo, in cui si individuano gli elementi di fatto rilevanti, la questione sottesa, le norme interessate, i principi giurisprudenziali applicabili e la possibile conclusione.

È opportuno precisare che la soluzione presentata non costituisce l'unica possibile, quandunque i fatti rechino una pluralità di soluzioni ancorate all’inquadramento giuridico di volta in volta adottato.

 

1. Traccia e individuazione degli elementi di fatto rilevanti (in grassetto)

«L'imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l'amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l'appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all'uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro. Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre.

Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.

Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l'inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto.

Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell'altrui pretesa creditoria.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito».

2. La consegna

La traccia richiede espressamente al candidato l’indicazione della linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito, elemento che, non inverosimilmente, potrebbe tradire la presenza di un qualche elemento favorevole agli interessi dell’assistito.

Tuttavia, tale richiesta potrebbe anche veicolare un ulteriore significato. Oltre alla capacità di analizzare i fatti propria del parere pro veritate, si vuole saggiare la capacità del candidato un approccio critico all'analisi dei fatti e all'interpretazione delle norme. Pertanto, non apparirà fuori luogo l'illustrazione di linee difensive eventualmente foriere di interpretazioni ragionevolmente distoniche rispetto gli orientamenti dominanti nella materia trattata.

 

3. La questione

Rileva sicuramente la formazione della volontà negoziale nel rapporto tra proposta e accettazione, quindi le modalità di perfezionamento del contratto di appalto. In paerticolare, è necessario capire se il contratto di appalto si sia perfezionato, ovvero se il rapporto tra le parti sia rimasto in una fase di mero "preventivo".

È senz'altro necessario comprendere se il contratto si è concluso, ovvero si versi del mero "preventivo" che non obbliga le parti. Una simile analisi va condotta sulla base degli elementi di fatto ed in particolare sulla valorizzazione dello scambio di proposte tra Caio e Sempronio, per comprendere se si realizza il meccanismo proposta (di Caio) - controproposta (di Sempronio) – accettazione (di Caio) che ai sensi dell'art. 1326 c.c. fonda la conclusione del contratto. Tale valutazione è quella che dovrà condurre il giudice di merito sulla base di quanto dedotto e offerto in giudizio dalle parti.

 

4. La normativa

Le principali norme di cui si deve dar conto nell'inquadramento giuridico della vicenda sono le seguenti:

- con riferimento alla conclusione del contratto

- art. 1326 c.c. "Conclusione del contratto”;

- art. 1328 c.c. “Revoca della proposta e dell’accettazione”

- con riferimento all’appalto:

- art. 1655 c.c. "Nozione";

- art. 1657 c.c. “Determinazione del corrispettivo”.

 

5. Giurisprudenza

Si espongono i principi di legittimità applicabili al caso di specie (si badi che a rilevare sono i principi, ancorché i casi concreti su cui si innestano riguardino eventualmente circostanze diverse da quelle in esame):

- Grava sull'appaltatore l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, restando salva per il committente la facoltà di provare l’infondatezza

Grava sull'appaltatore, che chiede di essere indennizzato del mancato guadagno, l'onere di dimostrare quale sarebbe stato l'utile netto da lui conseguibile con l'esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenza tra il pattuito prezzo globale dell'appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, restando salva per il committente la facoltà di provare che l'interruzione dell'appalto non ha impedito all'appaltatore di realizzare guadagni sostitutivi, ovvero gli ha procurato vantaggi diversi (Cass., Sez. II, 8/03/2017 n. 5879).

- Il contratto non è perfetto in assenza di elementi ed espressioni idonee ad evidenziare il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale

Depongono contro il ritenuto perfezionamento del contratto di appalto la mancanza di una descrizione analitica di tempi e modalità dell’esecuzione dell’opera e di pagamento del corrispettivo, nonchè di espressioni idonee ad evidenziare, in modo univoco, il sorgere del reciproco sinallagma contrattuale, irrilevante la mera sottoscrizione del preventivo da parte del committente, non accompagnata da alcuna espressione da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione. (Cass., Sez. II., 06/06/2017, n. 14006)

 

6. Il possibile iter argomentativo

Una scaletta per affrontare le dovute ed opportune argomentazioni potrebbe essere la seguente.

- Potrebbe essere accertata la conclusione del contratto di appalto tra Caio e Sempronio. Infatti, deve tenersi conto di come il contratto di appalto non necessita di forma scritta, per cui l'assenza di sottoscrizione, da sola, non consente di escludere il perfezionamento dell'accordo contrattuale. Inoltre, a mente dell'art. 1657 c.c., le parti nel contratto di appalto potrebbero anche non dedurre il prezzo, lo stesso essendo ricavabile aliunde senza per ciò inficiare l'accordo contrattuale. Nel caso di specie, invece, le parti si accordano finanche sul prezzo. Senza contare che le parti deducono anche il termine di inizio dei lavori e il termine di conclusione degli stessi. Si ha pure certezza sul ricevimento dell'accettazione, atto ricettizio (per email). E la controproposta viene revocata da Sempronio solo dopo aver avuto conoscenza dell'accettazione.

Tuttavia, la pretesa risarcitoria di Caio non è ancorata su nessun elemento provante il danno subito dal mancato inizio dei lavori, non potendosi desumere in re ipsa, essendo precipuo onere di chi lamenta il danno offrirne la prova. In ogni caso, la liquidazione del danno nella somma concordata è eccessiva, rilevando semmai la differenza tra la stessa e i costi che l'appaltatore avrebbe sostenuto per effettuare i lavori, come spiega la giurisprudenza di legittimità. Senza contare che ai sensi dell'art. 1328 c.c. l'accettante ha diritto ad un indennizzo per le spese e le perdite subite solo nel caso in cui abbia dato inizio ai lavori prima di aver avuto notizia della revoca della proposta.

- Se non venisse riconosciuto il perfezionamento dell'accordo contrattuale, valorizzando il fatto che si ha prova solo del contatto finale tra Caio e Sempronio, stante che la proposta e la controproposta sono state scambiate brevi manu, e l'assenza di espressioni da cui potesse desumersi l’assunzione di una vera e propria obbligazione, allora nulla sarà dovuto da Sempronio, neppure in termini di responsabilità precontrattuale, in assenza di elementi da cui poter desumere un recesso ingiustificato dalle trattative.

7. Le possibili conclusioni

Svolta l'analisi di ogni istituto rilevante e l’opportuna argomentazione, una possibile conclusione avrebbe potuto assumere tale tenore:

«Nel caso in cui dovesse accertarsi l'avvenuta conclusione del contratto, Caio dovrebbe comunque provare il danno subito, non potendosi lo stesso desumere in re ipsa, posto che il contratto non ha avuto neppure un'iniziale esecuzione, stando anche a quanto disposto dall'art. 1328 c.c. che fonda il diritto dell'accettante all'indennizzo delle spese effettuate e delle perdite subite all'inizio dell'esecuzione del contratto. In ogni caso eccessivo l'ammontare richiesto alla luce della richiamata giurisprudenza in merito di liquidazione del danno subito dall'appaltatore a seguito del recesso del committente prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Incece, se dovessere accertarsi la mancata conclusione del contratto, si verserebbe nel caso di mero "preventivo", da cui Caio non potrebbe ritrarre nessuna fondata pretesa.

Pertanto, Sempronio deve contestare le pretese di Caio sostenendo l'inesistenza del contratto e comunque l'isussistenza del danno in assenza dell'inizio dei lavori. Nel caso, potendo dimostrare con certezza l'assenza di qualsivoglia nocumento patito da Caio, Sempronio potrebbe anche valutare l'esperimento di un'azione di accertamento negativo, convenendo dunque Caio in giudizio al fine di fare accertare l'infondatezza delle pretese di controparte, stante l'insussistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, o comunque l'insussistenza del danno. Se Caio dovesse invece convenire in giudizio Sempronio, quisti potrà dedurre quanto appena detto e in subordine l'eccessività della pretesa, difforme ai dettami giurisprudenziali in materia»

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l'Università degli Studi di Enna "Kore"

 

 

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