La fattura commerciale quale fonte di prova nel processo civile
La fattura sottoscritta costituisce accettazione del debito? Alcuni principi sul valore probatorio della fattura e scritture contabili. Cassazione civile Ordinanza n. 26801/2019

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 26801 depositata in data 21 ottobre 2019 si sofferma sulla forza probatoria della fattura commerciale e delle scritture contabili.
Nel caso di specie, contemporaneamente alla consegna della merce da parte del venditore presso un magazzino del compratore, erano state consegnate anche le fatture ottenendo la sottoscrizione sulle stesse.
Tali fatture erano state correttamente recepite dal compratore e registrate nei propri libri contabili.
La fattura sottoscritta costituisce prova del credito?
Secondo la Corte d’Appello la fattura era stata sottoscritta dal magazziniere e quindi senza il sostegno di un valido rapporto di rappresentanza, con la conseguenza che il significato da attribuire a quella sottoscrizione non poteva essere altro che quello di conferma della corrispondenza dei materiali consegnati a quelli elencati nelle fatture. Interpretazione del fatto non corretto dalla Suprema Corte.
Fattura come mero indizio ...
In ogni caso richiama il proprio già enunciato principio secondo il quale
"la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio".
… e i casi in cui fa piena prova
Vista in senso contrario, tuttavia, la fattura “ha efficacia probatoria contro l'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo”.
E, infine, la S.C. richiama propri precedenti secondo i quali la fattura “… può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto”.
E aggiunge: “Una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario, l'accettazione non richiede formule sacramentali … , potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti”.
L’accettazione della fattura potrà desumersi dalla registrazione della stessa nei registri contabili o da un insieme di comportamenti concludenti.
La registrazione della fattura quale atto confessorio
Secondo la Corte di Cassazione il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se la fattura fosse stata registrata nel registro iva. Il richiamo ai registri contabili avviene secondo le norme del codice civile articoli 2709 e 2710, le quali tuttavia non indicano espressamente il registro iva.
In ogni caso la Corte attribuisce effetto confessorio alla registrazione della fattura nella propria contabilità. Ed esprime il seguente principio
"pur non rientrando le annotazioni del registro IVA nella disciplina dettata dall'art. 2709 (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore) e art. 2710 c.c. (il quale stabilisce che i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono formare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa) per i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, esse possono costituire idonee prove scritte dell'esistenza di un credito, giacché la relativa annotazione con richiamo alla fattura da cui nasce costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c."
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Sez. II, Ordinanza n. 26801 dep. il 21/10/2019
Ritenuto che:
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