Le regole su competenza e giurisdizione per il rimborso di tasse non dovute

La controversia sul rifiuto del rimborso dell’ICI compete alle Commissioni Tributarie e non al giudice ordinario. Principio generale e deroga. Cassazione SS. UU. civili, Ordinanza n. 16339/2019

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Le regole su competenza e giurisdizione per il rimborso di tasse non dovute

Pagato un tributo non dovuto e richiesto il rimborso, nel caso in cui l’ente impositore rifiuti il pagamento quale strada processuale percorrere? A quale giudice ricorrere?

Al quesito risponde la Corte di Cassazione a SS. UU. civili con Ordinanza n. 16339 pubblicata in data 18 giugno 2019.

 

Rimborso tributario e ripetizione di indebito del diritto comune.

Il pagamento non dovuto di un tributo non costituisce il pagamento di indebito come disciplinato nel diritto comune. Quindi la norma dell’art. 2033 (indebito oggettivo)

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda

non potrà applicarsi con conseguenze anche nell’aspetto processualistico della questione. La controversia nascente con l’ente impositore per il mancato rimborso non potrà essere devoluta all’autorità giudiziaria ordinaria.

O meglio, il principio generale in materia di rimborso dei tributi è che dovranno osservarsi le specifiche regole del riparto di giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario.

 

La giurisdizione per il rimborso tributario

Conferma la Corte di Cassazione che la norma generale è che

le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso

usualmente, quindi, quella del giudice tributario, ma più esattamente si dovrà far riferimento alla legislazione riguardante il singolo tributo.

 

Competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria

Sussiste, tuttavia, un caso nel quale persiste la giurisdizione dell’AGO anche nella materia del rimborso per tributi non dovuti.

E’ il caso in cui l’amministrazione abbia riconosciuto formalmente la non debenza del tributo versato e il diritto del contribuente al rimborso.

L’effetto della dichiarazione dell’ente impositore è quello di trasformare il pagamento in un indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ. con conseguente implicazione sul piano processuale.

Il riconoscimento dell’ente non potrà essere, tuttavia, desunto dal semplice invito al contribuente di effettuare la richiesta di rimborso, come nel caso di specie affrontato dalla corte.

Per aversi questa trasformazione in indebito oggettivo, secondo le SS.UU., la dichiarazione dell’amministrazione finanziaria dovrà soffermarsi sul “... diritto al rimborso e la quantificazione della somma dovuta, sicché non residuino questioni circa l'esistenza dell'obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato”.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile, SS. UU. Ordinanza n. 16339 dep. 18/06/2019

 

Fatti di causa

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