Il compenso dell’avvocato va liquidato anche se si tratta di difesa in proprio
L’avvocato che sta in giudizio personalmente ha diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta. Cassazione civile, Ordinanza n. 4698/2019

Nel caso affrontato dalla S.C. (Sez. VI civile, Ordinanza n. 4698 depositata il 18 febbraio 2019) un avvocato aveva promosso opposizione contro un decreto che aveva negato la giusta liquidazione delle spese e compenso maturate in un giudizio ove difendeva una parte ammessa al gratuito patrocinio.
L’opposizione veniva accolta, tuttavia la corte decideva sulle spese del giudizio di opposizione con la formula "nulla per le spese". Nel giudizio di opposizione, naturalmente, l’avvocato si difendeva in proprio agendo per il pagamento del proprio compenso.
L’avvocato proponeva ricorso per cassazione lamentando il fatto che la difesa in proprio non esclude il diritto alla rifusione delle spese e alla liquidazione dei compensi. In subordine, qualora il tribunale avesse invece inteso compensare le spese di giudizio, esso avrebbe dovuto motivare la propria determinazione in tal senso.
L’avvocato ha diritto al compenso per la difesa in proprio.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e afferma:
“la statuizione "nulla sulle spese" viola il principio per cui la circostanza che l'avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall'art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell'attività svolta in proprio favore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari previsti per la sua prestazione ”.
Il compenso per la fase istruttoria va riconosciuto anche in mancanza di prove orali o CTU
Il provvedimento della S.C. interessa anche per altro profilo.
Il tribunale del merito aveva negato il compenso per l'intera fase istruttoria e di trattazione nonostante fossero state depositate plurime memorie per parte motivando sulla non escussione testi e mancanza di espletamento di CTU.
La Corte di Cassazione cassa anche su questo punto. E afferma:
“ ...tale affermazione viola il disposto dell'articolo 4, co. 5, lett. c) dm 55/2014, che include nella fase istruttoria una pluralità di attività ulteriori rispetto all'espletamento di prove orali e di CTU, tra cui anche le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. VI civile, Ordinanza n. 4698 dep. 18/02/2019
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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