Il mancato versamento delle somme al figlio maggiorenne ed abile al lavoro non è reato

Niente reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per omesso versamento del mantenimento ai figli maggiorenni non inabili al lavoro anche se studenti. Cass. Sent. 1342/2019

Il mancato versamento delle somme al figlio maggiorenne ed abile al lavoro non è reato

Non integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare il mancato versamento delle somme a figli maggiorenni non inabili al lavoro anche se studenti. L'onere penale ha un contenuto più ristretto di quello civile. Cass. Sent. 1342/2019

 

Figlia maggiorenne e autosufficiente e omesso versamento delle somme stabilite dal giudice: costituisce reato?

Imputato per avere omesso di versare le somme stabilite dal giudice in favore della figlia, veniva condonnato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2, n. 2 c.p.

Ricorrendo per cassazione, nel lamentare l'inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione, la difesa sosteneva che l'imputato non aveva mai tenuto alcun comportamento contrario all'ordine e alla morale della famiglia, nè si era mai sottratto agli obblighi di assistenza relativi alla responsabilità genitoriale.

Invero, la figlia maggiorenne all'epoca dei fatti aveva raggiunto una condizione di autosufficienza economica in quanto svolgeva un lavoro con contratto part-time. Inoltre la ragazza aveva anche abbandonato il domicilio domestico per libera scelta e l'imputato si trovava nella condizione di non poter adempiere agli obblighi, ignorando il luogo di dimora della figlia.

 

Minore età o inabilità al lavore: presupposti per la configurabilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2 n. 2, c.p.

Il disposto normativo di cui all'art. 570, co. 2, n. 2 c.p. punisca colui il quale «fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro». Di telché non integra il citato reato la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti.

Come spiega la Suprema Corte richiamando dei precedenti nomofilattici, l'onere penalmente sanzionato di prestare i mezzi di sussistenza ha un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile1.

Chiarendo i confini della fattispecie, la VI Sezione ha ribadito che l'inabilità al lavoro rilevante ai sensi del citato art. 570, co. 2, c.p. impone al genitore l'obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne, dove per inabilità al lavoro deve intendersi la totale e permanente inabilità lavorativa, in ossequio alla definizione di cui agli artt. 2 e 12 L. 118/1971 2.

Nel caso come quello di specie, dunque, non può ritenersi configurato il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2, n. 2 c.p.. Semmai, sussisterebbe la fattispecie delittuosa della mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 c.p., ricorrendo però il compimento di atti fraudolenti diretti ad eludere gli obblighi di cui trattasi3.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

_________

1 Sez. 6, n. 895 del 25/11/1993 - dep. 1994.

2 Sez. 6, n. 23581 del 13/02/2013.

3 Sez. 6, n. 895 del 25/11/1993 - dep. 1994.

 

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione VI penale, Sentenza n. 1342 dep. 11/01/2019

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati