La Cassazione interviene sull’annosa questione dell’accertamento strumentale della micropermanente

Dichiarato risarcibile il danno biologico da micropermanente anche se i postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali". Cassazione Civile Ordinanza n. 5820/2019

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La Cassazione interviene sull’annosa questione dell’accertamento strumentale della micropermanente

Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 5820 depositata in data 28 febbraio 2019 sembra esprimere il principio che non si può scaricare sulla comunità i costi di un poco attento, o superficiale, esame medico della micropermanente. E responsabilizza la categoria dei medici-legali.

Ma andiamo con ordine.

La questione è nota; le modifiche al Codice delle Assicurazioni private introdotte nel 2012 (decreto “Cresci Italia” convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27) hanno da un lato modificato il comma 2 dell’art. 139 CdA aggiungendo “in ogni caso le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” e specificando che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all'articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2006 n. 209 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione”.

Le due previsioni normative hanno ingenerato varianti interpretative aprendo una forbice ermeneutica tale che da un lato vi era chi affermava che nessuna novità era stata realmente introdotta stante che sempre il danno (anche biologico) andava accertato da un perito medico-legale e da altro lato, con più restrittiva cognizione della novità normativa, si negava il risarcimento qualora non apparisse alcuna lesione dall’indagine operato con apparecchiature mediche (RX, TAC, EEG, ecc.).

 

Le norme sull’accertamento strumentale erano state introdotte nel tentativo di limitare il danno da micropermanente fonte spesso di abusi risarcitori stante la difficoltà di stabilire la reale sussistenza di danno biologico.

 

Risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali".

La Corte di Cassazione, tuttavia, non ci sta, non accettando che di fronte ad una “difficoltà” diagnostica sia l’intera comunità (dei danneggiati lievi) a dover essere sacrificata.

Partendo dal presupposto che esistono danni indubbiamente classificati tali dalla scienza medico-legale ma che non sono suscettibili di riscontro strumentale (nel senso stretto del termine) se ne deve dedurre che eliminare per legge il diritto al risarcimento di un danno alla salute, costituzionalmente protetto, unicamente per la difficoltà nell’accertamento, non può essere ammesso.

La Suprema Corte afferma: “se il legislatore ha inteso evitare l'erogazione di indennizzi non dovuti per lesioni inesistenti, la finalità delle nuove norme va conseguentemente ravvisata nell'intento di contrastare non solo il fenomeno delle truffe assicurative, ma anche la semplice negligenza colposa nell'accertamento dei micro-danni: anche il contrasto a detta negligenza, infatti, è necessario per contenere i costi dei risarcimenti per lesioni minime ...”.

E, conclude: “Le nuove norme, in definitiva, esaltano (ma al tempo stesso gravano di maggiore responsabilità) il ruolo del medico legale, imponendo a quest'ultimo la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona”.

 

Quanto al significato delle novità legislative introdotte nel 2012 la Corte partecipa dell’orientamento più elastico, arrivando ad affermare che “il rigore che il legislatore del 2012 ha dimostrato di voler esigere … non può essere inteso nel senso che la prova della lesione deve essere fornita esclusivamente con l'accertamento clinico strumentale”; e ancora: ”le due norme non hanno introdotto nulla di nuovo rispetto al passato”.

 

Conclude la S.C. dichiarando che “sarà risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili", ovvero non siano suscettibili di accertamenti "strumentali", a condizione che l'esistenza di essi possa affermarsi sulla base di una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legate”.

 

 

Risarcibile il danno morale da micropermanente anche per la temporanea.

Sulla non corretta duplicazione del danno nel cumulo fra biologico e dinamico-relazionale si è espressa in varie occasioni la S.C. 1.

Qui afferma, invece, che non costituisce duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale. In aumento fino ad un quinto (20%) del biologico.

Pregiudizi la cui natura viene elencata a titolo di esempio in “dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione”.

E aggiunge: “Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione”.

 

Il danno morale è risarcibile anche per l’invalidità temporanea.

La S.C. dichiara sia insussistente una interdipendenza necessaria tra risarcibilità del danno morale e sussistenza del danno biologico permanente e afferma: “Il danno biologico da micro permanenti, definito dall'art. 139 CdA come "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato", può essere "aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato" secondo la testuale disposizione della norma”.


 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. 3 Ordinanza n. 5820 dep. 28/02/2019

 

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