Nel calcolo dell'assegno di divorzio si tiene conto del reddito netto e non di quello lordo
Per il calcolo dell'assegno di divorzio dovrà considerarsi il reddito netto, detratti i costi, anche quelli del mutuo per l’acquisto della nuova abitazione e per il mantenimento dei figli. Cassazione civile Ordinanza n. 651/2019

La Corte del merito aveva fondato la propria decisione sull’assegno divorzile a favore della moglie considerando il reddito lordo del marito. Questo ultimo ricorre per la cassazione della sentenza chiedendo venga considerato unicamente il reddito netto risultante dalla propria dichiarazione dei redditi.
In particolare sosteneva mensilmente il pagamento della rata di un mutuo che era stato acceso per l’acquisto della nuova casa di abitazione, visto che aveva dovuto lasciare la precedente alla moglie.
Tale mutuo era stato visto dalla corte d’appello come indice della capacità di spesa e non come un costo.
La rata del mutuo diminuisce la capacità di spesa.
La Corte di Cassazione richiama un proprio precedente, seppur determinato in un caso di separazione, che cita affermando: “la valutazione in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di spesa”.
Costituisce spesa anche il mantenimento dei figli.
Non solo, ai fini del mantenimento dell’ex coniuge dovrà tenersi conto anche delle spese sostenute per il mantenimento dei figli le quali, per forza di cose, vanno a decurtare la disponibilità complessiva dell’onerato.
Afferma, infatti, la S.C. “la Corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che ____ corrisponde, dal 2012, un assegno per il mantenimento dei due figli, di Euro ______ con rivalutazione Istat; risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell'incidenza di tale esborso”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 651 dep. 14/01/2019
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1117/2015, pronunciata nel giudizio avente ad oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato, nel 1994, tra C.G. e S.A.F., ha, in parziale accoglimento del gravame della C., riformato la decisione di primo grado, ponendo a carico dello S. un assegno divorzile, in favore della ex moglie, di Euro 200,00 mensili (confermando le altre statuizioni concernenti il mantenimento dei figli minori), comparate le condizioni economiche dei due ex coniugi. In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che, dalla documentazione prodotta, emergeva la disparità di condizioni economiche degli ex coniugi, avendo la C. subito, dall'aprile 2013, più riduzioni delle ore lavorative, con riduzione dello stipendio in precedenza goduto (non essendo stata dimostrata dallo S. la copertura della riduzione stipendiale con gli ammortizzatori sociali "che in ogni caso non arrivano a coprire l'intero stipendio percepito in precedenza ed hanno durata limitata nel tempo"), mentre l'ex marito godeva di una situazione "più stabile e florida", avendo dichiarato, nel 2013, un reddito lordo di circa Euro 49.000,00 ed avendo potuto acquistare (grazie anche ad un mutuo), dopo la separazione personale dei coniugi, un immobile in cui vive.
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