Gli effetti della dichiarazione di fallimento nella causa di opposizione a precetto

Se possa essere proseguita dal Curatore del fallimento del debitore il giudizio di opposizione a precetto ex art 615 cpc comma 1. Cassazione Sentenza n. 29327/2019

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Gli effetti della dichiarazione di fallimento nella causa di opposizione a precetto

Il fatto.

Proposta opposizione a precetto da parte del debitore, ai sensi del comma 1 dell’art. 615 c.p.c., questi veniva dichiarato fallito.

La curatela riassumeva il giudizio, insistendo nelle domande già presentate. La corte del merito accoglieva l’opposizione dichiarando l’inefficacia del precetto.

Il caso giungeva, infine, all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decideva con Sentenza n. 29327 depositata in data 13 novembre 2019.

 

Competenza del Giudice del Fallimento e intangibilità dello stato passivo

La Corte di Cassazione inizia la priopria argomentazione ricordando il “principio di intangibilità dello stato passivo fallimentare non impugnato, in ragione del quale agli organi della procedura non è consentito di far valere la revocabilità o l'inopponibilità alla massa di crediti già ivi ammessi definitivamente con mezzi diversi dagli specifici rimedi previsti dalla legge fallimentare”.

Tale principio espande i propri effetti anche nel caso di specie.

L'opposizione a precetto costituisce un giudizio di accertamento negativo e, ricorda la corte, “quando il debitore opponente è una curatela fallimentare, essa si configura come un rimedio volto a contestare l'esistenza dell'esposizione debitoria in una sede diversa da quella endofallimentare”.

Ne consegue che le corti del merito avrebbero dovuto dichiarare l’improseguibilità della domanda riassunta dalla curatela.

 

La S.C. conclude affermando il seguente principio di diritto:

"Il giudizio di opposizione a precetto, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, non può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, in quanto, trattandosi di una causa di accertamento negativo dell'esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento, resta attratta nella competenza del tribunale fallimentare stabilita dalla L. Fall., art. 52, comma 2, secondo cui ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo".

 

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 29327 dep. 13/11/2019

 

FATTI DI CAUSA

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