Sul reato di mancata indicazione del debitore di ulteriori beni da pignorare durante il pignoramento

Reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice se il debitore non indica entro 15 giorni gli ulteriori beni da sottoporre a pignoramento. Cassazione Penale, Sentenza n. 48320/2018

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Sul reato di mancata indicazione del debitore di ulteriori beni da pignorare durante il pignoramento

La Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con Sentenza n. 48320 depositata in data 23/10/2018 si è occupata delle conseguenze della mancata indicazione da parte del debitore all’Ufficiale Giudiziario, in sede di pignoramento, dell’esistenza di ulteriori beni da sottoporre a pignoramento nel caso in cui quelli rinvenuti e pignorati appaiano insufficienti al soddisfacimento delle ragioni del creditore.

 

Obbligo di indicazione di ulteriori beni da pignorare e reato previsto dall’art. 388 c.p.

Come è noto l’Ufficiale Giudiziario nell’atto dell’esecuzione del pignoramento e qualora appaia che quanto è pignorato sia non sufficiente al soddisfacimento del credito, in osservanza del quarto comma dell’art. 492 c.p.c. invita il debitore ad indicare l’esistenza di altri beni pignorabili, quindi beni mobili, beni immobili e crediti.

Si riportano i commi interessati dell’art. 492 c.p.c.

492. Forma del pignoramento
… omissis ...
4. Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
5. Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
6. Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
… omissis …


L’adempimento, o meglio l’obbligo del debitore, era rimasto in prima battuta senza una vera e propria sanzione ma con la pubblicazione della L. n. 52 del 24 febbraio 2006 (articolo 2) si è modificato l’art. 388 c.p. inserendo il comma sesto che qui di seguito si riporta.

Art. 388.
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

… omissis ...
La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
Il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Si dica che il quinto comma dell’art. 388 c.p. dispone la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.

Ne consegue, pertanto, uno schema di comportamento del debitore il quale ha 15 giorni di tempo per segnalare all’Ufficiale Giudiziario, in modo veritiero, la presenza di questi altri beni, pena il commissione del reato di cui sopra.

 

Termini (dies a quo) per la proposizione della querela

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, vale a dire il creditore.

Potrebbe trascorrere diverso tempo prima che il creditore possa avere contezza dell’esistenza di ulteriori beni, nascosti dal debitore e taciuti nella su indicata dichiarazione.

Conferma la S.C. che il termine per la proposizione della querela decorre della data in cui è stata scoperta la falsità delle dichiarazioni rese, senza che la prova dell'intempestività della querela possa basarsi su mere presunzioni o, tantomeno, su supposizioni.

Nel caso affrontato dalla Corte il dies a quo per il decorso del relativo termine, trattandosi di beni immobile, doveva individuarsi nella data di effettuazione degli accertamenti catastali.

Compete all’indagato indicare, eventualmente, elementi di prova concreta di conoscenza del fatto in capo al creditore.
 

Dichiarazione incompleta ed elemento soggettivo

Il caso sottoposto alla Corte riguardava una dichiarazione di nulla possedere, ritenendo il debitore imputato di non dover segnalare un immobile che era già sottoposto ad esecuzione forzata e di cui – su ciò si basava la difesa in sede penale – egli considerava già persa la proprietà.

In sede di merito era stato condannato considerando che “l'imputato possedeva in realtà alcuni beni immobili, il cui possesso non era venuto meno in ragione della contemporanea pendenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto gli stessi beni”.

E, aggiunge, la S.C. “Né vale ad escludere la sussistenza del dolo in capo all'imputato la circostanza che lo stesso fosse convinto, proprio per l'esistenza di una procedura esecutiva avente ad oggetto detti beni immobili, di essere divenuto "impossidente" ”.

L’unico modo per accertarsi che i beni non siano pignorabili è quello di applicare obiettivamente la normativa sulla pignorabilità.
 

Reato confermato anche se accolta l’opposizione all’esecuzione

L’imputato lamentava, altresì, l’infondatezza dell’azione esecutiva ed in effetti era emerso che non risultava fondata su un titolo valido.

Secondo la Corte ciò non legittima il debitore ad effettuare dichiarazioni mendaci all’Ufficiale Giudiziario e le sorti del processo esecutivo e sue opposizioni sono cosa diversa e separata dalla commissione del reato di cui trattasi, ed aggiunge: “la collaborazione del debitore risulta infatti necessaria al fine dell'individuazione dei beni pignorabili, e la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 492, comma 4, cod. proc. civ., da parte dello stesso risulta a ben vedere idonea a pregiudicare lo svolgimento della procedura esecutiva”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza n. 4832  dep 23/10/2018


 

RITENUTO IN FATTO

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