Può essere revocata l'assegnazione della casa familiare se il figlio torna a malapena il weekend

Il ritorno a casa del figlio solamente il fine settimana può far perdere il diritto all'assegnazione alla casa famigliare non trattandosi di stabile convivenza. Cassazione civile Sez. VI, Ordinanza n. 11844/2019

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Può essere revocata l'assegnazione della casa familiare se il figlio torna a malapena il weekend

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 11844 depositata in data 06/05/2019 conferma uno stabile principio in tema di assegnazione della casa familiare.

Il caso di specie riguardava l'assegnazione della casa al genitore (madre) al quale era stata assegnata la residenza prevalente della figlia. Quest'ultima nonostante permanesse il diritto al mantenimento non essendo economicamente autosufficiente, pur maggiorenne, si era trasferta all'estero, ritornando alla casa familiare durante i fine settimana e nemmeno tutti.

Per un caso di mantenimento per il figlio stabilitosi all'estero per motivi di studio vedasi "Il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne, si paga al genitore convivente".

La Corte d'Appello aveva ridotto l'ammontare del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia, nonchè revocato l'assegnazione della casa familiare in favore della madre.

La Corte di Cassazione conferma la correttezza della decisione.

E afferma: " ... questa Corte ha chiarito in diverse occasioni come il carattere del tutto saltuario dell'utilizzazione da parte della prole dell'originaria casa familiare escluda che questa possa ancora rappresentarne l'habitat domestico e, di conseguenza, il centro dei suoi affetti". 

E chiarisce il concetto aggiungendo che la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare deve considerarsi " ... la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di mera ospitalità".

Ciò non significa che per mantenere l'assegnazione della casa il figlio/a non possa allontanarsi da casa, specificando kla S.C. che la coabitazione possa anche non essere quotidiana.

In merito dovrà effettuarsi una valutazione sulla permanenza di quel centro di interessi ed affezioni rappresentato dalla casa familiare.

A infine aggiunge la Corte che tale permanenza non viene meno per " ... l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purchè egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. VI, Ordinanza n. n. 11844 dep. 06/05/2019


Svolgimento del processo

- che è stato proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia n. 349 del 17 ottobre 2017, di rigetto del reclamo avverso la decisione di primo grado pronunciata della L. n. 898 del 1970, ex art. 9, la quale ha ridotto l'ammontare del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia maggiorenne, nonchè revocato l'assegnazione della casa familiare in favore della madre odierna ricorrente, in considerazione del trasferimento della figlia all'estero;

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