Aggiornamento valore 2019 del danno biologico da micropermanente

Aggiornati gli importi per il risarcimento del danno biologico da micropermanente in modifica dell'art. 139 del Codice Ass. Private a valere dall'aprile 2019. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22/07/2019

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Aggiornamento valore 2019 del danno biologico da micropermanente

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 189/2019 il Decreto del 22 luglio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico recante titolo "Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti".

Si tratta dell'aggiornamento degli importi da corrispondere per le lesioni di lieve entità, ai sensi dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Vengono incrementati sia il valore del punto base del danno da micropermanente (questo in modo più consistente) che il valore della invalidità temporanea (quest'ultimo di pochi centesimi di euro). I nuovi valori sono fissati nelle seguenti misure:

- euro 814,27 (era 807,01) per quanto riguarda l'importo relativo al valore base del punto di danno biologico, di cui alla lettera a) C.d.Ass.;

- euro 47,49 (era 47,07) per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' temporanea assoluta, di cui alla lettera b) C.d.Ass. 

La maggiorazione è pari ad un incremento dello 0,9%.

I nuovi valori si applicano a decorrere dal mese di aprile 2019.

 

Questo il link alla Pagina di Calcolo del danno biologico di lieve entità di ProfessioneGiustizia.

 

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Di seguito il testo del provvedimento:

 


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 luglio 2019

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.


 
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto in particolare, l'art. 139, comma  5,  del  predetto  Codice, novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del  quale  gli importi del risarcimento del danno biologico  per  lesioni  di  lieve entita' derivanti  da  sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel  comma  1  del  medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro  dello sviluppo  economico  in   misura   corrispondente   alla   variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di  operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai ed impiegati, relativo al  mese  di  aprile  2019,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie  generale n. 124 del 29 maggio 2019;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in  data  9 gennaio 2019, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5,  del  Codice, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma  1,  sono stati da ultimo aggiornati alla  variazione  del  sopracitato  indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2018;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 9 gennaio 2019,  applicando la maggiorazione dello 0,9%  pari  alla  variazione  percentuale  del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2019;

Decreta:

Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2019, gli  importi  indicati  nel comma 1, dell'art. 139  del  Codice  delle  assicurazioni  private  e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 9 gennaio 2019, sono aggiornati nelle seguenti misure:
- ottocentoquattordici euro  e  ventisette  centesimi,  per  quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
- quarantasette euro e quarantanove centesimi, per quanto  riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Roma, 22 luglio 2019
Il Ministro: Di Maio

 

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