Sorte delle spese liquidate alla parte civile in caso di proscioglimento in appello per prescrizione

Sorte delle spese legali liquidate alla parte civile con la condanna in primo grado e successiva prescrizione del reato in appello. Cassazione Penale Sentenza n. 27316/2019

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Sorte delle spese liquidate alla parte civile in caso di proscioglimento in appello per prescrizione

Il fatto.

Nel corso di un giudizio penale l’imputato veniva condannato e la parte civile otteneva la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Dopo la proposizione dell’appello l’imputato otteneva proscioglimento per intervenuta prescrizione.

Quale la sorte, quindi, della condanna alle spese di lite a favore della parte civile in questo caso?

Al quesito risponde la Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con Sentenza n. 27316 pubblicata in data 07 marzo 2019.

 

Natura della condanna al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile

Secondo la Corte la domanda di pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituitasi nel procedimento penale avrebbe natura di “domanda privatistica innestata nel giudizio penale”, con la conseguenza che si dovrà applicare il “criterio di soccombenza, in analogia con quanto disposto all'art. 91 cod. proc. civ. ”.

E aggiunge che “la violazione del principio della soccombenza, in ordine al regolamento delle spese da parte del giudice di merito, deve ravvisarsi soltanto nella ipotesi in cui l'imputato sia totalmente vittorioso, nel senso che lo stesso sia stato assolto con formula preclusiva dell'azione civile”. Non anche, invece, quando il proscioglimento dipenda da una prescrizione del reato, in quanto una “tale declaratoria non costituisce indice di soccombenza”.

La S.C. richiama analogo principio applicato in caso di intervenuta depenalizzazione successiva alla condanna in primo grado dell’imputato.

 

Parte civile non è soccombente in caso di prescrizione o depenalizzazione del reato

 

In conclusione la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto:

"l'intervenuta prescrizione dei reati in appello non esclude che l'imputato possa egualmente essere condannato al pagamento delle spese processuali, atteso che una tale declaratoria non costituisce indice di soccombenza"

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza n. 27316 dep. 07/03/2019
 


RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, datato 13.12.2017, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Catania in data 30.3.2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputata S. P. essendo il reato di cui all'art. 595, comma 3, cod. pen. ed all'art. 13 legge n. 47 del 1948 estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
In primo grado l'imputato era stato condannato alla pena di 400 euro di multa.

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