Violenza sessuale e rapporto para-coniugale: consenso e minore gravità

Non esiste all'interno del rapporto di coppia coniugale o para-coniugale un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale. Cassazione 42118/2019

Violenza sessuale e rapporto para-coniugale: consenso e minore gravità

Entrando in contestazione il reato violenza sessuale in un contesto di consuetudine al rapporto intimo, la Suprema Corte con la sentenza della III Sezione n. 42118 del 2019 ha avuto modo di confermare ancora una volta gli insegnamenti di legittimità sul reato di cui all'art. 609-bis c.p., con particolare attenzione all'elemento soggettivo, al consenso e all'attenuante della minore gravità.

 

Violenza sessuale: nessun onere di esprimere il consenso anche in presenza di legame

Il ricorrente sosteneva l'impossibilità di comprendere l'assenza di consenso da parte della vittima, posto che, nonostante la fine del rapporto sentimentale, i due erano usi a rapporti sessuali da entrambi accettati.

La Sezione III ricorda che l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è costituito dal dolo generico, bastando coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona non consenziente, irrilevante ogni altro eventuale fine ulteriore1. Senza contare che la mancanza del consenso costituisce elemento tipico della fattispecie e l'errore ricadente su di esso non costituisce errore inescusabile sulla legge penale2.

È quindi sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso da parte del soggetto passivo al compimento degli atti sessuali a suo carico, non apprezzandosi nessun indice normativo che imponga al soggetto passivo l'onere di esprimere il dissenso, al contrario da presumersi laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare l'esistenza di un anche tacito ma inquivoco consenso3.

In tale cornice normativa ed ermeneutica, assume un significato univoco quanto occorso nel caso di specie, ossia il pianto della vittima durante il rapporto a fronte dell'intenzione dell'agente circa la conclusione del medesimo, quindi l'incuranza rispetto al pianto della donna e alle sue suppliche.

 

Violenza sessuale: minore gravità e consuetudine al rapporto intimo

Venendo in contestazione il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della minore gravità, la Suprema Corte ha ripercorso i tratti della ridetta circostanza, esplicitando ancora una volta le condizioni per il suo riconoscimento, con particolare riferimento alle consuetudine di rapporto intimo.

La minore gravità, infatti, è applicabile a seguito di una valutazione globale del fatto, avuto riguardo ai mezzi, alle modalità esecutive ed alle circostanze dell'azione, quindi al grado di coartazione esercitato sulla vittima, alle condizioni fisiche e psichiche della stessa, alle caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, all'entità della lesione alla libertà sessuale e al danno arrecato alla vittima anche sotto il profilo psichico4, non potendo la sola "tipologia" dell'atto essere sufficiente per ravvisare o negare tale attenuante5.

Di conseguenza, non rilevano quali elementi di automatico riconoscimento dell'attenuante né l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, né l'assenza di una palese opposizione al rapporto sessuale, laddove risulti la prova di un contesto di sopraffazione ed umiliazione e dunque della consapevolezza di un rifiuto implicito6. L'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o para-coniugale tra le parti, infatti, non rileva in tale senso, «atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un "diritto all'amplesso", né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale»7.

Anzi, come nel caso di specie, possono ostare al riconoscimento dell'attenuante in esame l'oggettiva invasività della condotta dell'agente, il quale aveva costretto la compagna ad un rapporto sessuale completo, e la maggiore gravità derivante proprio in relazione al contesto di convivenza e di consuetudine al rapporto intimo, specie se la condotta assume valore di umiliazione e di sfregio. Ed invero, la Suprema Corte ha avuto cura di evidenziare come il contesto di angherie e di sopraffazioni gratuite ed ingiustificate in costanza di convivenza, ed anche per ciò ancora più difficili da sopportare, non può assumersi ad elemento idoneo a degradare l'offensività dell'aggressione sessuale.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l'Università degli Studi di Enna "Kore"

 

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1 Sez. 3, n. 20754 del 17/04/2013.

2 Sez. 3, n. 2400 del 05/10/2017, dep. 2018.

3 Sez. 3, n. 49597 del 09/03/2016.

4 Sez. 3, n. 40174 del 27/09/2006.

5 Sez. 3, n. 39445 del 01/07/2014.

6 Sez. 3, n. 39865 del 17/02/2015.

7 Sez. 3, n. 14789 del 04/02/2004.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 42118 dep. 15/10/2019

 

Ritenuto in fatto

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