Presenza di una buca in strada e responsabilità del Comune
La responsabilità del custode della strada e comportamento colposo del danneggiato. Interruzione del nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Cassazione Ordinanza n. 17921/2020.

La responsabilità del custode è esclusa quando il danno è causato dal comportamento colposo del danneggiato dovendosi ritenere per l'effetto interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Cassazione Ordinanza n. 17921/2020.
Risarcimento dei danni derivanti da una caduta a causa di una buca
In seguito ad una caduta provocata dalla presenza di una buca presente sul marciapiede agiva in giudizio al fine di veder condannato il Comune al ristoro dei danni subiti.
Il Tribunale, previo riconoscimento della concorrente colpa della danneggiata nel fatto di non avere usato la prudenza necessaria ad evitare una buca in gran parte visibile, ripartiva la responsabilità dell'evento in misura eguale (50%) tra le due parti con gli effetti conseguenti e consequenziali in punto di risarcimento.
Avverso tale decisione, l'ente pubblico proponeva appello, assumendo che la condotta accertata come imprudente avrebbe dovuto comportare la mancanza di responsabilità dello stesso per fatto esclusivo del danneggiato, tesi quest'ultima accolta dal giudice del gravame che, in riforma della sentenza di primo grado, escludeva la responsabilità del Comune in relazione al danno cagionato dalla cosa in custodia.
Indi, la parte danneggiata proponeva ricorso per la cassazione della sentenza denunciando l'erronea interpretazione dell'art. 2051 c.c.
Negato il risarcimento del danno per non aver tenuto un comportamento prudente
La Corte, nel rigettare il motivo di ricorso, ha condiviso la regola giuridica seguita dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, secondo la quale la responsabilità del custode è esclusa quando il danno è dovuto al comportamento colposo del danneggiato nel senso che è sufficiente, da un punto di vista causale, il comportamento di quest'ultimo che abbia, per colpa, contribuito o determinato in esclusiva il danno non avendo rilevanza alcuna l'imprevedibilità del contesto.
Invero, ha rilevato la Corte, che alla luce delle risultanze istruttorie, è emerso con accertamento in sede di legittimità insindacabile, che la condotta della persona danneggiata è stata imprudente, e che una diversa attenzione avrebbe evitato il danno.
Ciò posto, la stessa ha ricordato, il principio di diritto secondo cui “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte, aderendo al principio di legittimità di cui sopra, ha rigettato il ricorso, statuendo che nel caso di specie il concorso colposo del danneggiato ha escluso la responsabilità del custode in quanto esso (concorso colposo) ha interrotto il nesso eziologico tra fatto ed evendo dannoso.
Avv. Andrea Savoca
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ord. n. 17921 dep. 27/08/2020
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