Sul compenso all'avvocato per la difesa in più cause uguali o simili
Sul compenso all'avvocato per la difesa in più cause uguali o simili. Una interpretazione dell'art. 4 del D.M. 10/3/2014, n.55. Cassazione a SS.UU Civili, Sentenza n. 31030/2019

Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione (Sentenza n. 31030 depositata in data 27/11/2019) hanno modo di soffermarsi sulla norma dettata dall'art. 4 del D.M. 10/3/2014, n.55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense), precisamente il comma 2, il quale così dispone:
« 2. Quando in una causa l'avvocato assiste piu' soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico puo' di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando piu' cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro piu' soggetti».
Medesima causa significa stesso processo
L'applicazione della norma va delimitata al solo caso in cui l'avvocato assicuri la difesa di più parti (o, al caso simmetrico, in cui la difesa riguardi un solo soggetto contro più soggetti) all'interno dell'unica causa o di più cause riunite.
La Corte chiarisce che l'incipit della norma, che prevede il compenso unico quando l'assistenza dell'avvocato è prestata a più soggetti «in una causa», deve interpretarsi nel senso che non può che essere intesa come «uno stesso processo».
Con ciò, inoltre, si intende che prima della riunione, "ci saranno tanti compensi quante sono le parti assistite o quanti sono i soggetti contro cui la stessa parte è difesa".
Il rimborso forfetario delle spese generali
Ricorda la Corte che il rimborso delle spese generali, previsto dal D.M. 55/14 nella misura fissa del 15% del compenso, mira a ristorare il professionista di quelle voci di spesa che sono effettive ma non documentabili, e che solitamente attengono a costi di carattere generale, nel senso che non sono strettamente inerenti alla singola pratica ma rientrano nelle spese necessarie per la conduzione dello studio (come stipendi dei dipendenti, assicurazione professionale, utenze, materiale di cancelleria, ecc.).
E' da altro canto altrettanto vero che potranno esservi delle voci di spesa legate invece proprio alla singola pratica, come le spese di parcheggio, trasferta, fotocopie e altro.
Ciò nonostante la previsione forfettaria di legge già comprende ogni possibile considerazione.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU Civili, Sentenza n. 31030 dep. 27/11/2019
Fatti di causa
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