Esecuzione forzata iniziata su decreto ingiuntivo mai notificato

Esecuzione forzata iniziata sulla base di un decreto ingiuntivo con notifica irregolare o inesistente: opposizione all'esecuzione oppure opposizione tardiva al decreto? Cassazione Ordinanza n. 9050/2020

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Esecuzione forzata iniziata su decreto ingiuntivo mai notificato

Il fatto.

Iniziata un’esecuzione forzata per il recupero di un credito, parte esecutata propone opposizione a precetto, più precisamente qualificata dal tribunale come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., dichiarando di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo.

La questione veniva infine sottoposta all’esame della Corte di Cassazione la quale decide con Ordinanza n. 9050 depositata in data 18 maggio 2020.

 

Notifica nulla o inesistente del decreto ingiuntivo

La corte rileva che deve distinguersi il caso in cui la mancata notifica del decreto sia totalmente radicale a condurre alla inesistenza del relativo procedimento di notifica, dal caso in cui si possa, invece, parlare di nullità della notifica.

Quando si discuta della carenza del titolo, inoltre, non sarà certo l’opposizione agli atti esecutivi a dover essere esperita, bensì l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (è un caso classico che l’opposizione al precetto produca una opposizione all’esecuzione).

Ciò premesso, deve distinguersi il caso in cui venga evidenziata una carenza assoluta del procedimento notificatorio che produca inesistenza della notifica dal caso di mera nullità della stessa.

 

Opposizione tardiva al decreto ingiuntivo oppure opposizione all’esecuzione?

La Suprema Corte ricorda che consolidata e storica giurisprudenza in materia sancisce che nel caso di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo «di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso».

Per i vizi che producano nullità della notifica, invece, aggiunge: «… qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al terzo comma di detta norma».

 

La prova del vizio della notifica

Qualora l’ingiunto contesti di aver ricevuto il decreto ingiuntivo dovrà essere parte ingiungente a dimostrare di aver provveduto efficacemente ad esperire la procedura notificatoria. Afferma la Corte che costituisce principio consolidato quello secondo il quale: “… la avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c., trattandosi di un fatto costitutivo dell'efficacia dello stesso, laddove l'ingiunto contesti di averla mai ricevuta, va certamente dimostrata dal creditore opposto e non dal debitore ingiunto opponente (il quale del resto si troverebbe nella sostanziale impossibilità pratica di dimostrare il fatto negativo della suddetta notificazione, mai ricevuta, mentre è evidente che al creditore è sufficiente documentarla mediante la produzione della relazione di notificazione in suo possesso”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. VI, Ordinanza n. 9050 del 18/05/2020

 

Rilevato che

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