Illegittimità costituzionale per l’art. 516 del codice di procedura penale
Modifica dell’originaria imputazione e sospensione del procedimento con messa alla prova. Dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 516 del c.p.p. Corte Costituzionale Sentenza 14/2020

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
L’art. 516 c.p.p. 1 è già stato oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale 2 ove la questione ha sempre riguardato l’accesso ad un rito speciale o a misure particolari, come nel caso ora affrontato, vale a dire l’accesso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nel caso in cui nel corso del dibattimento emergano evidenze tali da portare ad una modifica del capo di imputazione.
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020 e depositata in data 11 febbraio 2020, dichiara fondata la questione sollevata dal giudice rimettente, e motiva asserendo che la disposizione censurata violerebbe il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., non consentendo all’imputato di chiedere di essere ammesso al rito speciale a contenuto premiale della sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui, nel corso del dibattimento, gli venga contestato un fatto diverso da quello oggetto della originaria imputazione, nonché violerebbe altresì, il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.
La Corte conclude dichiarando
l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell’originaria imputazione, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova.
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1 - Art. 516 Modifica della imputazione.
1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.
1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli.
1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis
2 - Sentenza 30 giugno 1994, n. 265, Sentenza 29 dicembre 1995, n. 530, Sentenza 9 luglio 2015, n. 139, Sentenza 17 luglio 2017, n. 206
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Di seguito il testo di
Corte Costituzionale Sentenza n. 14 dep. 11/02/2020
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