Impugnazione del diniego di sgravio per prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento

L’impugnazione del diniego di sgravio dei ruoli emesso dell’ente creditore, quando sia finalizzata a far accertare l’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti portati dai ruoli e cartelle. Cassazione Civile Sentenza n. 8719/2020

Impugnazione del diniego di sgravio per prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento

Con la recente sentenza n. 8719 dell’11 maggio 2020 la Corte di cassazione ha previsto l’impugnazione del diniego di sgravio dei ruoli emesso dell’ente creditore, qualora questa sia finalizzata a far accertare l’avvenuto compimento della prescrizione dei crediti portati dai ruoli e dalle pedisseque cartelle di pagamento.

Nel motivare tale pronuncia gli Ermellini hanno chiarito che «la CTR è incorsa in un palese equivoco nell’affermare che il condominio, impugnando il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli portanti i crediti TARSU prescritti, tenta di eludere il termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate».

Ed infatti, con l’impugnazione del diniego di sgravio il ricorrente «non intende far valere vizi propri delle cartelle di pagamento o del procedimento impositivo», poiché «al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata», ma deduce che «per l’inerzia dell’agente della riscossione nel recupero di tali crediti, prolungata per oltre cinque anni, sarebbe maturata la prescrizione».

 

Il caso di specie

La controversia trae origine da un accesso, effettuato presso gli sportelli dell’agente della riscossione, dell’amministratore di un Condominio sito nel Comune di Milano. Da tale accesso, infatti, lo stesso venne a conoscenza dell’esistenza di ingenti somme iscritte a ruolo dal Comune di Milano per mancato versamento di tributi in materia di TARSU corrispondenti ad euro 20.758,63, oltre accessori.

Il condominio con istanza di annullamento in autotutela chiedeva l’annullamento dei ruoli, in quanto i crediti in ciascuno di essi portati erano caduti in prescrizione (quinquennale) successivamente alla notifica delle singole cartelle di pagamento.

Il Comune di Milano, si opponeva a tale richiesta, rigettando l’istanza di annullamento in autotutela, motivando tale diniego sull’assunto che ogni contestazione circa i crediti portati dalle cartelle di pagamento notificate dovesse essere mossa nei confronti dell’agente della riscossione.

Il condominio impugnava il diniego di autotutela proponendo ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado, il Comune di Milano proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale Lombardia, la quale riformava la sentenza di primo grado dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del Comune.

Precisamente, la C.T.R. Lombardia statuiva che ammettere che il condominio potesse impugnare il diniego di autotutela significherebbe consentire ad esso di contestare le cartelle di pagamento notificate dall’agente della riscossione, nonostante che per esse fosse decorso il termine di decadenza di sessanta giorni, ai fini dell’impugnazione.

Inoltre, erroneamente il condominio avrebbe instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune, visto che il legittimato passivo era l’agente della riscossione.

Contro la pronuncia della C.t.r. Lombardia, il condominio ricorreva in Cassazione affidandosi a quattro motivi.

 

La decisione della Corte

  • Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19, comma 3 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.” il condominio censurava la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’impugnazione del diniego di autotutela opposto dal Comune alla richiesta di sgravio dei ruoli per prescrizione dei crediti avesse, in realtà, ad oggetto le cartelle di pagamento per i vizi delle stesse, con conseguente inammissibilità dell’originario ricorso per tardività;

  • Con il secondo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 21, comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, il condominio censurava la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha ritenuto che l’originaria impugnazione del condominio fosse tardiva per avere avuto conoscenza degli estratti di ruolo oltre i sessanta giorni prima della proposizione del ricorso introduttivo: l’oggetto dell’originario ricorso, ribadisce il condominio, è stato il diniego di autotutela opposto dall’ente locale alla richiesta di sgravio;

  • Con il terzo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.”, il condominio si duoleva che la Commissione Tributaria Regionale Lombardia abbia individuato come legittimato passivo rispetto all’azione da esso esercitata non l’ente impositore che ha emesso il diniego di sgravio in autotutela, ma l’agente della riscossione.

Il condominio ribadisce la legittimazione del Comune di Milano, sia per avere emesso l’atto impugnato, sia perché con l’azione, formalmente impugnatoria del diniego, l’odierno ricorrente ha in sostanza chiesto l’accertamento giudiziale del compimento della prescrizione dei crediti portati dalla cartelle di pagamento a suo tempo notificate, con la conseguenza che, atteggiandosi la prescrizione come un fatto estintivo del credito sostanziale, la legittimazione passiva rispetto all’azione esercitata si radicava in capo al Comune.

  • Con il quarto motivo, rubricato “Violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.” il condominio demandava alla Corte, decidendo nel merito sulla base della sua giurisprudenza che fissa in cinque anni il termine di prescrizione dei crediti per TARSU, di accertare l’avvenuto compimento del termine prescrizionale dei crediti portati nelle cartelle di pagamento a suo tempo notificate dall’agente della riscossione.

In alternativa, nel caso in cui la Corte dovesse riconoscere che, invece, il termine di prescrizione dei crediti per TARSU è quello ordinario di dieci anni, il condominio chiede alla Corte di accertare la prescrizione dei crediti portati dalla cartelle di pagamento notificate rispettivamente in data 10 dicembre 2001 e 7 agosto 2002.

La Suprema Corte di cassazione, considerata la stretta connessione dei motivi trattati, ritiene che gli stessi possano essere decisi congiuntamente.

Ed in particolare afferma che la C.t.r. Lombardia è incorsa in un palese equivoco nell’affermare che il condominio, impugnando il diniego di sgravio in autotutela dei ruoli portanti i crediti TARSU prescritti, tenta di eludere il termine di decadenza per l’impugnazione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e non contestate.

L’odierno ricorrente, infatti, con l’impugnazione del diniego di sgravio, non intende far valere vizi propri delle cartelle di pagamento o del procedimento impositivo: al tempo in cui le cartelle furono notificate, infatti, la prescrizione dei crediti da esse portati non era certamente maturata.

Il condominio deduce che per l’inerzia dell’agente della riscossione nel recupero di tali crediti, prolungata per oltre cinque anni, sarebbe maturata la prescrizione; e tale deduzione è fondata.

La giurisprudenza di queste Corte, da tempo, interpreta estensivamente l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e tende a ricomprendere tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario anche il diniego di sgravio, quale atto comunque incidente su rapporti tributari tra amministrazione e contribuente, in grado di incidere negativamente su la posizione giuridica di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 285 del 2010; Cass. n. 16100 del 2011).

Peraltro, essendo strutturato il processo tributario come processo impugnatorio, l'impugnazione del divieto di sgravio di ruoli portanti crediti prescritti è il modo tipico per innestare, in tale tipo di processo, la domanda di accertamento dell'avvenuto compimento della prescrizione dei crediti il cui recupero sia stato affidato all'agente della riscossione.

Quanto al termine di prescrizione dei crediti per TARSU, questa Corte lo ha fissato in cinque anni, applicando l'art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. (Cass. n. 4283 del 2010; Cass. n. 24679 del 2011).

E' stato anche affermato che l'art. 2953 c.c., in tema di prescrizione decennale dell'actio iudicati, si applica solo ai crediti portati da sentenze di condanna passate in giudicato, con evidente impossibilità di sua applicazione ai crediti portati da cartelle inoppugnabili, non potendo equipararsi la loro irretrattabilità agli effetti del giudicato, discendenti solo da un provvedimento giurisdizionale contenzioso irrevocabile.

Infine, coglie nel segno il condominio quando deduce che, essendo l'atto da esso impugnato un diniego di sgravio dei ruoli, chiesto per l'avvenuta prescrizione dei crediti da essi portati (prima ancora che dalle cartelle di pagamento emesse sulla base di quei ruoli), legittimato passivo dell'azione di annullamento (e di accertamento della prescrizione) è solo l'ente impositore (nella specie, il Comune di Milano).

Né potrebbe sostenersi che quest'ultimo si troverebbe in condizioni di minorata difesa, non disponendo della possibilità di produrre eventuali atti interruttivi della prescrizione, che sarebbero nella esclusiva disponibilità dell'agente della riscossione.

In disparte, infatti, la considerazione che il rapporto di affidamento esistente tra il Comune e il suo agente della riscossione configura quest'ultimo come una sorta di mandatario senza rappresentanza, al quale l'ente impositore potrebbe sempre richiedere gli atti da esso formati o detenuti necessari per difendersi in giudizio, il Comune avrebbe comunque potuto chiedere di chiamare in giudizio l'agente della riscossione, sulla base dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, affinché fosse accertata, anche nei suoi confronti, ed anche al fine di stigmatizzare una sua responsabilità in merito, l'inesistenza di atti interruttivi della prescrizione dei crediti affidati al suo recupero.

Dall'accoglimento del ricorso discende l'accertamento del compimento della prescrizione con riferimento ai crediti TARSU portati dai quattro ruoli e dalle pedisseque cartelle di pagamento indicati nel ricorso per cassazione.

Pertanto, la Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il diniego di sgravio impugnato in prime cure e dichiara la prescrizione dei crediti TARSU portati nei quattro ruoli e nelle pedisseque cartelle di pagamento indicati nel ricorso per cassazione.

 

Dott. Adriano Scaletta

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. V, Sentenza n. 8719  dep. 11/05/2020

 

Fatto

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