Sulla legittimazione ad agire per le associazioni fra professionisti
Può una associazione fra professionisti agire per il recupero del compenso della prestazione professionale? Cassazione Civile Ordinanza n. 3850/2020

Il fatto.
Tizia affidava ad una associazione di professionisti, formata da avvocati e ingegneri, incarico per la valutazione e stima di un patrimonio personale.
L’incarico veniva eseguito da uno degli ingegneri facenti parte della associazione. Al mancato pagamento seguiva una causa promossa dallo studio associato per il recupero del compenso dovuto.
La questione posta nel corso di causa e giunta fino alla Corte di Cassazione (la quale ha deciso con Ordinanza n. 3850 depositata indata 17 febbraio 2020) è se lo studio professionale associato abbia la capacità di porsi come un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico.
Legittimazione attiva dello studio associato
Secondo parte resistente uno studio associato non può mai sostituirsi ai singoli associati nei rapporti con la clientela e, quindi, agire per i crediti relativi a prestazioni che, dato il carattere di personalità della stessa, non possono essere effettuate in maniera impersonale, e ciò ai sensi degli articoli 2222 e 2232 c.c. che fissano il principio dell'inderogabile personalità della prestazione professionale con l'assunzione della responsabilità diretta del professionista nei confronti dell'assistito.
La Corte di Cassazione da atto che vi è stato un momento nel quale tale interpretazione era stata accolta da un principio giurisprudenziale più volte confermato.
Tuttavia fa presente che un arresto del 2011 ha permesso un giro di boa, variando specularmente indirizzo, poi sempre confermatosi nel tempo.
Tale nuovo indirizzo fu trasfuso nel seguenteprincipiodi diritto che la Corte ha inteso confermare nuovamente ed il quale recita:
“L'art. 36 cod. civ. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. Ne consegue che, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”
Con l’ulteriore precisazione che
“Il rispetto del principio di personalità della prestazione, che connota i rapporti di cui agli artt. 2229 e ss. c.c., ben può contemperarsi con l'autonomia riconosciuta allo studio professionale associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei diritti di credito derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale (nella specie, attività di difesa e assistenza in un contenzioso tributario) degli associati allo studio, non rientrando il diritto al compenso per l'attività svolta tra quelli per i quali sussiste un divieto assoluto di cessione”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 3850 dep. 17/02/2020
FATTI DI CAUSA
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