Sulla possibilità di nomina di due difensori nel gratuito patrocinio nel processo civile
Nomina di un secondo difensore e decadenza dall’ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo civile. Cassazione Civile Sentenza n. 1736/2020

La Corte di Cassazione Civile con Sentenza n. 1736 depositata in data 27 gennaio 2020 si pronuncia su questione non ancora affrontata dalla S.C., riguardante l’ammissibilità della doppia difesa, nel processo civile, di persona ammessa al gratuito patrocinio. O se possa essere ammessa al patrocinio a carico della Stato persona che dichiara di avere nominato più di un difensore.
La norma di riferimento è l’art. 80 del Testo Unico Spese di Giustizia il quale prescrive che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato" in combinato disposto con l’art. 85 secondo il quale "il difensore non può chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico".
Sul punto vi è una interpretazione più elastica – delle corti di merito - e che guarda alla sostanza (vale a dire il carico economico dell’Erario) e secondo la quale la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato potrà essere liquidato un solo compenso, con la conseguenza che i professionisti che accettino di difendere congiuntamente un soggetto ammesso al patrocinio statale accettano altresì di dividere tra loro l'unico compenso liquidabile, e una interpretazione più restrittiva e formalistica, tratta dal dettato letterale delle norme appena indicate e secondo la quale non è ammesso il mandato a più difensori nel gratuito patrocinio essendo indicato tale evento addirittura come presunzione di abbienza, tale da far venire meno l’ammissione o l’ammissibilità al beneficio.
Da altro canto si è anche ragionato sul trattamento riservato nel processo penale ove l’art. 91 del TU Spese di Giustizia prescrive la conseguenza della nomina del doppio difensore. L’articolo 91 anzidetto prescrive che “ ... se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia ...”.
A detta della Corte di Cassazione in commento la portata dell’art. 91 TU Sp.G., tuttavia, non è limitata al processo penale ma ha portata generale.
E conclude affermando il seguente principio di diritto:
“dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che "chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 1736 dep. 27/01/2020
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