Onere di attivazione della procedura di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Le SS.UU.

Nella procedura di opposizione a decreto ingiuntivo a chi spetta l’onere di proporre l’istanza di mediazione fra opponente e creditore opposto? Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con Sentenza n. 19596/2020

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Onere di attivazione della procedura di mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo. Le SS.UU.

Il fatto.

In una ordinaria procedura di opposizione a decreto ingiuntivo, parte ingiungente otteneva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e il giudice rinviava la causa concedendo termine alle parti per l’esperimento del procedimento di mediazione, trattandosi di materia nella quale la mediazione costituiva presupposto di procedibilità.

Nessuno, tuttavia, vi provvedeva.

Il tribunale dichiarava l’improcedibilità dell’opposizione e il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.

Sentenza impugnata ma confermata dalla Corte d’Appello.

Il caso giungeva all’attenzione della Corte di Cassazione la quale ritenendo la questione di particolare importanza assegnava alle Sezioni Unite civili la decisione. Le SS.UU. hanno, infine, posto fine alla questione con Sentenza n. 19596 depositata in data 18 settembre 2020.

 

L’ordinanza di rimessione.

La Terza Sezione Civile ricorda il principio consolidato secondo il quale nell’opposizione a decreto ingiuntivo la disciplina della mediazione obbligatoria non si applica fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

 

Ciò premesso, il riferimento spontaneo va alla nota sentenza n. 24629 del 2015, che ha segnato lo stato dell’arte della giurisprudenza per il periodo successivo, secondo la quale è l'opponente il soggetto interessato alla proposizione del giudizio di cognizione, ed è su di lui che deve gravare l'onere di avviare la procedura di mediazione.

Le motivazioni addotte riguardano l’interesse e non la posizione processuale. Poiché l’ingiungente ha inteso evitare la proposizione di un giudizio di cognizione vero e proprio (proponendo, appunto, il ricorso monitorio) l'onere di instaurare il procedimento di mediazione spetterebbe a carico della parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena, cioè l’opponente.

 

Tuttavia tale posizione è stata accolta nel tempo solamente da una parte degli uffici giudiziari, dovendosi dare atto che un'altra parte degli uffici ha dichiarato di non condividere tale impostazione, adottando perciò la soluzione contraria e ponendo l'onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico del creditore opposto.

La stessa sezione rimettente, d’altro canto, ricorda come sia sostenibile anche questa tesi, non contraria a principi costituzionali e secondo la quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il convenuto opposto ad essere l'attore in senso sostanziale; e con la proposizione dell'opposizione il giudizio torna ad essere un normale giudizio di cognizione. Con la conseguenza che è a costui che spetterebbe l’onere di attivare la procedura di mediazione.

 

Non va dimenticato, infine, che gli uffici giudiziari hanno poi saputo creare anche soluzioni intermedie alle due appena viste.

 

La soluzione proposta dalle Sezioni Unite

Ritengono le Sezioni Unite che l'orientamento inaugurato dalla citata sentenza n. 24629 del 2015 non possa essere confermato.

Supposto che alcune argomentazioni sulla lettera della legge indicano chiaramente, secondo le SS.UU., che la parte che propone la domanda è parte ingiungente-opposta, ed è questa che dovrebbe iniziare la mediazione, non vanno dimenticate, sempre secondo la corte, ulteriori argomentazioni di ordine logico, e che sono le seguenti:

1) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l'opposto ad avere la qualità di attore in senso sostanziale;

2) l'opponente, con la proposizione dell’opposizione, si è attivato e ha dichiarato la sua contrarietà alla statuizione contenuta nel decreto monitorio. Il ricollegare alla sua inerzia nel promuovere il procedimento di mediazione un effetto identico alla mancata opposizione appare, affermano le SS.UU., un'evidente forzatura, stante la non confrontabilità delle due situazioni.

 

 

Le Sezioni Unite concludono affermando il seguente principio di diritto:

«Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sezioni Unite civili, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020

 

FATTI DI CAUSA

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