Presunzione di responsabilità dell’insegnante vale solo per i danni provocati dall’alunno a terzi

La presunzione di responsabilità ex art. 2048 c.c. in capo all’insegnante non è invocabile per il danno che l’alunno abbia procurato a se stesso. Cassazione Civile Ordinanza n. 19110/2020

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Presunzione di responsabilità dell’insegnante vale solo per i danni provocati dall’alunno a terzi

Il tema della responsabilità dell’insegnante per i danni causati dagli (o agli) alunni è complesso ed articolato 1 e ci si limita qui a segnalare un provvedimento della Corte di Cassazione Civile, Ordinanza n. 19110 depositata in data 15 settembre 2020, che ha come obiettivo deli,mitare l’ambito della responsabilità riconducibile alla norma prevista dall’art. 2048 codice civile, che si riporta di seguito per comodità:

Art. 2048. Responsabilita' dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte
1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.
2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

 

Il caso affrontato dalla S.C. riguarda la lesione subita da un ragazzo in gita scolastica e, quindi, sotto la supervisione del professore.

Secondo la ricostruzione dello studente il danno sarebbe stato causato da una violenta spinta data da un compagno contro un sedile mentre si accingeva a scendere dall'autobus. Dinamica non provata in corso di causa, per cui non era dato dimostrato che vi fosse stata la responsabilità del compagno invece che essere frutto di una caduta accidentale.

Abbiamo, tuttavia, un provvedimento che affronta alcuni dei principi che regolano la responsabilità del precettore per i danni causati durante la custodia.

 

Il danno verificato durante l’affidamento al personale insegnante: responsabilità contrattuale o aquiliana

La responsabilità extracontrattuale per fatti dell’alunno posto sotto la sorveglianza del precettore e prevista dall’art. 2048 c.c. inverte l’onere della prova e assegna all’insegnante il difficile onere di dimostrare di non aver fatto quanto possibile per evitare il danno.

Secondo la difesa dell’alunno, la semplice dimostrazione che il danno si fosse verificato durante il periodo di custodia del precettore poneva, in capo a quest’ultimo, la responsabilità dell’evento.

In proposito citava il precedente della Corte di Cassazione, Sent. n.3081 del 16/02/2015, secondo la quale «presupposto della responsabilità dell'insegnante per il danno subito dall'allievo, nonché fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicché chi agisce per il risarcimento deve dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l'alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie».

Tuttavia, la norma di riferimento per l’una o l’altra tipologia di responsabilità, è diversa e decisamente diverso è l'onere probatorio posto in capo alle parti.

La presunzione di responsabilità (extracontrattuale) individuata dall'art. 2048, secondo comma, cod. Civ. - ricorda la Corte di Cassazione, richiamando un precedente delle SS.UU. del 2002 – e che è posta a carico dei precettori, trova applicazione solo e limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sé stesso.

Ovviamente tale responsabilità potrà sussistere anche per il danno cagionato dall’alunno ad altro alunno, sempre che l’artefice dell’atto dannoso sia individuato (cosa che non era successa nel caso di specie).

 

La responsabilità contrattuale è pure invocabile, ma come ricordato dalle SS.UU. del 2002 Sent 9346: “Nel caso di danno arrecato dall’allievo a se stesso, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non va ricondotta nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, bensì in quello della responsabilità contrattuale, con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c.”.

Nessuna inversione dell’onere della prova a carico dell’istituto scolastico/insegnante ma pieno obbligo a carico dell’alunno danneggiato di dimostrare la concatenazione di evento → nesso eziologico → danno, il che significa anche dimostrare, sotto un profilo psicologico, una colpa (negligenza, imprudenza o imperizia) se non addirittura il dolo dell’insegnante.

 

___________

1 - Oltre alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale prevista dal codice civile e rispettivamente ex artt. 1218 e 2048, si tenga in considerazione quanto previsto dalla legge legge 11 luglio 1980 n. 312, art. 61.

 

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 19110 dep. 15/09/2020

 

Rilevato in fatto

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati