Diritto del padre ad avere la restituzione del mantenimento dei figli pagato oltre il dovuto
Sulla domanda di restituzione del mantenimento dei figli pagato dopo la cessazione dei presupposti. Indebito oggettivo. Tempistiche. Cassazione civile Ordinanza n. 3659/2020

Il fatto.
Tizio, dopo avere pagato a lungo il mantenimento di due figlie, anche dopo la loro laurea e dopo il loro matrimonio, chiede la modifica delle condizioni di divorzio con declatatoria di nulla dovere più a titolo di mantenimento delle stesse, con effetto retroattivo e quindi chiedendo la restituzione degli importi pagati a titolo di mantenimento nel periodo successivo al venir meno del presupposto del diritto allo stesso.
La domanda, dopo risposta negativa da parte delle corti di merito, trova accoglimento nell’esame della Corte di Cassazione la quale decide sul caso con Ordinanza n. 3659 depositata in data 13 febbraio 2020.
Domanda di restituzione del mantenimento: indebito, arricchimento?
Non possono essere richieste le somme che siano state corrisposte a fini alimentari, mentre nulla osta alla richiesta di restituzione di altri indebiti.
Precisa, infatti, la Corte che: “l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare”.
Citando un proprio precedente, la Corte dichiara che l’irripetibilità “ ... non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.
Secondo la Corte di Cassazione una domanda svolta ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa, compresa la causa de qua.
Tempestività della domanda di restituzione del mantenimento pagato indebitamente
Secondo la S.C. il diritto alla restituzione degli indebiti non viene meno a causa del comportamento del padre che ha continuato a pagare nonostante la laurea ed il successivo matrimonio delle figlie.
E afferma: “il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale sia stato introdotto dal M. solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni e di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell'azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente” .
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. I, Ordinanza n. 3659 dep. 13/02/2020
FATTI DI CAUSA
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