Il singolo condomino è terzo rispetto ai rapporti contratti dal condominio
Se il singolo condomino sia contitolare del rapporto contrattuale posto in essere dal condominio ovvero versi in condizioni di terzietà. Cassazione Civile, Sentenza n. 14599/2020

Il fatto.
Un singolo condomino, risultando creditore nei confronti di un’impresa edile, azionava un pignoramento presso terzi con il quale chiedeva ad un condominio (di cui faceva parte) di pagare direttamente a se, singolo condomino, quanto dovuto all’impresa edile.
L’amministratore del condominio prestava dichiarazione negativa esibendo una quietanza del pagamento già avvenuto a favore dell’impresa edile.
Il creditore pignorante si opponeva alla contestazione stante la mancanza di data certa sulla quietanza. Il terzo esecutato motivava invece sulla carenza della terzietà in capo al condomino facendo egli parte del consesso condominiale. Secondo la difesa del Condominio i rapporti contrattuali del Condominio e i relativi atti entrano nella sfera giuridica del singolo condomino, non potendosi questi ritenersi terzo rispetto agli stessi.
La questione ha avuto esiti alterni nelle fasi di merito ed il caso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con Sentenza n. 14599 depositata in data 9 luglio 2020.
La data certa quale prova del pagamento effettuato
La Corte di Cassazione ricorda che il creditore procedente è da considerarsi terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il debitor debitoris.
Ne consegue che una quietanza prodotta senza data certa è un documento formato fra terzi e non gode di alcun valore probatorio privilegiato e può essere liberamente contestata dal creditore procedente.
La quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato, invece, può essergli opposta qualora abbia, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., data certa anteriore alla notificazione dell'atto di pignoramento.
Se il singolo condomino sia terzo rispetto ai negozi posti in essere dal condominio
Secondo le stesse parole della S.C. “la questione di diritto sottoposta è, dunque, se il singolo condomino sia contitolare del rapporto contrattuale posto in essere dal condominio ovvero versi in condizioni di terzietà e, quindi, sia a lui opponibile la quietanza senza data certa oppure no”.
Nonostante sia pacifico in giurisprudenza che il condominio sia un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti e che, come rammentato nella stessa sentenza oggi in commento, le Sezioni Unite abbiano recentemente stabilito che il singolo condomino possa proporre autonomo appello a sentenza emessa nei confronti del condominio, ciò nonostante in parte motiva di legge: “non si può trarre, tuttavia, la conclusione che la quietanza di pagamento, sprovvista di data certa, rilasciata al Condominio sia comunque opponibile alla V., in quanto parte del rapporto contrattuale”.
L’amministratore non è un mandatario dei singoli condomini
Secondo la Corte di Cassazione, nonostante l’assenza di personalità giuridica in capo al condominio, “il suo amministratore non agisce nella qualità di mandatario con rappresentanza dei singoli condomini”, con la conseguenza che gli atti dell’amministratore non entrano automaticamente nella sfera giuridica del singolo condomino.
Tant’è, continua la corte che il condominio “ ... deve essere dotato di un proprio codice fiscale e deve, nella qualità di sostituto d'imposta, effettuare la ritenuta d'acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi”.
Conclude la S.C. affermando il seguente principio di diritto:
"La quietanza di pagamento sprovvista di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata, ex artt. 543 ss. cod. proc. civ., i crediti del debitore esecutato verso il proprio condominio, in quanto egli è terzo estraneo al rapporto contrattuale da cui origina l'oggetto di pignoramento".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. III Civile, Sentenza n. 14599 dep. 09/07/2020
FATTI DI CAUSA
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