Non tutti i difetti del titolo esecutivo bloccano l’esecuzione

Opposizione agli atti esecutivi respinta se oltre al difetto formale non si indica quale concreto pregiudizio al processo esecutivo sia causato. Cassazione Ordinanza n. 29804/2019

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Non tutti i difetti del titolo esecutivo bloccano l’esecuzione

Il fatto.

Tizio proponeva opposizione agli atti esecutivi fondata su un difetto della formula esecutiva: in essa era stato indicato che la spedizione in formula esecutiva era stata chiesta dall’avvocato non quale difensore del creditore ma quale difensore del debitore.

Un chiaro errore materiale visto che dall’atto risultava chiaramente il ruolo dello stesso.

 

La Corte di Cassazione Civile chiamata ad esaminare il caso chiude celermente la questione con Ordinanza n. 29804 pubblicata in data 18 novembre 2019, con un richiamo ad un proprio recente arresto, il quale, anzi, amplia maggiormente l’entità del vizio che può considerarsi superabile (nel caso la mancanza totale della formula esecutiva).

Con precedente provvedimento, infatti, la Corte aveva ritenuto che “in caso di omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore, quest'ultimo, nel proporre opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., non può limitarsi - in base ai principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell'interesse ad agire - a dedurre l'irregolarità formale in sé considerata, senza indicare quale concreto pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento del processo esecutivo essa abbia cagionato”.

 

L’opponente, pertanto, non può avvalersi del mero errore materiale nella composizione del titolo esecutivo ma dovrà spingersi a dare dimostrazione del pregiudizio subito dalla mancata regolarità formale del titolo stesso.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 29804 dep. 18/11/2019

 

RITENUTO

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