Precetto ed elezione di domicilio in comune non rientrante nel circondario del giudice competente
Quali le conseguenze dell’elezione di domicilio nell’atto di precetto in un comune non rientrante nel circondario del tribunale competente per l’esecuzione. Cassazione Ordinanza n. 8024/2021

Secondo il terzo comma dell’art. 480 c.p.c. il creditore, nel redigere l'atto di precetto, deve inserire la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione (più precisamente in uno dei comuni appartenenti al circondario del tribunale competente per l’esecuzione).
Lo stesso comma regola la mancanza di detta elezione di domicilio, specificando che in tal caso le opposizioni al precetto
1) vengono proposte avanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e
2) le notificazioni al creditore si fanno presso la cancelleria dello stesso giudice.
Sulla legittimità costituzionale della norma la Corte si sofferma ad esaminare le pronunce di Corte Costituzionale sentenze n. 84 del 12 giugno 1973 e n. 480 del 14 dicembre 2005.
La norma, prevedendo il luogo dell’elezione di domicilio o le conseguenze della sua mancanza, non affronta il caso dell’elezione fatta ma in luogo errato, in un comune fuori dal circondario del giudice competente per territorio per l’esecuzione (così come regolato dall’art. 26 c.p.c. - Foro dell’esecuzione forzata).
La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 8024 depositata in data 22 marzo 2021 ha affrontato proprio tale tema.
Va chiarito che il precetto è atto prodromico all’esecuzione di cui, tuttavia, ancora non fa parte. L’esecuzione inizia con il pignoramento.
L’atto di precetto è atto stragiudiziale come ricordato da Cass. 171236/2017 la quale ha anche affermato che l’atto di precetto è un “atto preliminare ed estrinseco al processo di esecuzione”.
Riguardo alla competenza, pertanto, come dichiarato dalla cassazione in commento non vi è astratta identità fra “luogo di elezione del domicilio ai sensi dell'art. 480, cod. proc. civ., luogo di trattazione dell'opposizione a precetto e luogo di futuro svolgimento dell'esecuzione minacciata”, se non altro per il motivo che l’elezione di domicilio è fondata sulla presunzione di esistenza dei beni da pignorare nel luogo dell'elezione, ma ancora non vincola l’inizio di esecuzioni diverse da quelle preventivate.
L’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 480 c.p.c. Irregolarità
Si chiarisce che l’indicazione da parte del creditore del precetto di residenza o elezione di domicilio può essere effettuata in un ventaglio ampio di possibilità poiché i giudici competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione sono molteplici non essendo ancora indicata quale sarà l’esecuzione da intraprendere.
Ne consegue che una eventuale opposizione a precetto potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti a un Ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo.
La Corte ricorda che è stato precisato che nell’elezione di domicilio estranea ed arbitraria rispetto ai canoni imposti consegue l'inefficacia della sola dichiarazione di residenza ovvero elezione di domicilio, non dell'intero precetto, non essendo prevista l'elezione tra i requisiti necessari, a pena di nullità, per la validità dell'intimazione.
Rimane essa, invece, pienamente valida ed efficace ai fini dell'individuazione del luogo di notificazione dell'opposizione.
Da quanto si qui esposto, e come dichiara la stessa Cote in commento, la situazione che si determina in caso di dichiarazione di residenza o elezione di domicilio effettuata in violazione dei criteri di legge non è equiparabile alla mancanza di detta dichiarazione: “l'omessa dichiarazione di residenza o elezione di domicilio non costituisce una difformità dell'atto dal modello individuato dal precetto normativo, ma una facoltà del creditore intimante, ed è una situazione espressamente regolata dalla legge, che ne fa conseguire la competenza del giudice del luogo di notifica del precetto per l'opposizione preventiva (nonché la possibilità di notificare l'opposizione presso la Cancelleria di quest'ultimo giudice, senza alterare la parità processuale tra le parti)”.
Ancora, afferma: “la dichiarazione di elezione di domicilio irrituale del creditore intimante non equivale alla mancata elezione e rimane, infatti, idonea a esplicare i suoi effetti, ai fini, cioè, dell'individuazione del luogo di notifica dell'opposizione, salva la possibilità di sua contestazione, da parte del debitore, ai differenti fini della competenza per territorio per l'opposizione preventiva”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. VI, Ordinanza n. 8024 dep. 22/03/2021
Rilevato che:
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