Quando comincia a decorre il termine lungo dell’impugnazione per nullità del lodo arbitrale?
Da quando decorre il termine per impugnare il lodo arbitrale visto che non si distinguono i momenti della deliberazione, della pubblicazione e della comunicazione, come per i provvedimenti giurisdizionali? Le SS.UU. Sentenza n. 8776/2021

Parte ricorrente per cassazione chiedeva una «lettura costituzionalmente orientata» dell'art. 828 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla riforma del 1994, secondo il quale vi è decadenza dall'impugnazione per nullità del lodo qualora proposta dopo un anno dall'ultima sottoscrizione (mentre nel testo originario del codice il termine decorreva dalla data del provvedimento di esecutività del lodo) visto che il momento delle sottoscrizioni non è conoscibile dalle parti.
Aggiungeva che gli artt. 823 e 824 cod. proc. civ. non prevedono la «pubblicazione», essendo contemplati solo la «deliberazione-redazione» non pubblica e la «comunicazione», a differenza di quanto previsto per i provvedimenti giurisdizionali.
La norma si esprime chiaramente nell’indicare la decadenza in relazione alla data di ultima sottoscrizione, tuttavia, le argomentazioni poste dai ricorrenti per cassazione non mancano di profondità.
Si chiede alla Corte, in sostanza, di andare oltre il dettato letterale della norma (la Corte ricorda alcuni casi nei quali ciò è stato fatto, in particolare in materia fallimentare).
La decisione, rimessa alle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, (Sentenza n. 8776 depositata in data 30 marzo 2021) contiene in motivazione un interessante approfondimento delle regole dell’ermeneutica giurisprudenziale ed un excursus storico dell’istituto dell’arbitrato, per i quali si rimanda al testo del provvedimento.
Ne segue, poi, l’approfondimento di una serie di corollari tesi a respingere la sollevata questione di legittimità costituzionale.
A) La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante dalla sottoscrizione
Ricorda la Corte che “la decisione arbitrale, secondo l'evoluzione subita dall'istituto, viene parificata alla pronuncia giurisdizionale ed esiste sin dalla sua sottoscrizione, non essendovi un ufficio di cancelleria deputato al deposito per la pubblicazione, in tal modo avendo il legislatore attuato il principio dell'autonomia dell'arbitrato dalla giurisdizione ordinaria”, e conferma che la «efficacia vincolante» è assegnata coerentemente al lodo fin dalla data della sua ultima sottoscrizione.
B) Mancata sottoscrizione da parte di un arbitro
Si verifica quale sia il momento di perfezionamento del lodo nel caso un arbitro non possa o non voglia sottoscriverlo. In tal caso la mera sottoscrizione da parte della maggioranza è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che il lodo è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo. Scrive la Corte che “in tal caso, dalla data della sottoscrizione da parte degli arbitri di maggioranza decorre il termine di un anno per la sua impugnazione”.
C) Il lodo non è modificabile
Essendo sancita l'efficacia processuale di sentenza del lodo, dopo l'ultima sottoscrizione, il lodo non può più essere revocato o modificato dai suoi estensori. Aggiunge la Corte che vige il regime di immodificabilità ed irrevocabilità da parte degli arbitri che lo hanno pronunciato, e che da tale momento è sottratto alle ordinarie impugnative negoziali divenendo soggetto solamente alle impugnazioni processuali appositamente previste.
D) Aspetti fiscali del lodo arbitrale
Ricordano le SS.UU. che dalla data di sottoscrizione matura un riflesso fiscale. Infatti, citando un proprio precedente, il credito derivante da un lodo arbitrale costituisce sopravvenienza attiva ed elemento costitutivo del reddito di impresa del contribuente sin dal momento della sottoscrizione del lodo, atteso che il lodo ha efficacia vincolante tra le parti proprio da tale momento 1.
E) Impugnazione del lodo
Dall'ultima sottoscrizione del lodo ne consegue la sua impugnabilità. Inoltre anche il provvedimento di correzione del lodo non depositato è impugnabile per le parti corrette.
Il termine lungo con comporta compressione del diritto di difesa
Sulla scorta di tali corollari, le SS.UU. ritengono non si possa valutare una forzatura del dettato letterale della norma né considerare una incostituzionale eccessiva compressione del diritto di difesa delle parti.
E’ proprio il termine “lungo”, proprio perché di lunga durata, ad assicurare alle parti la possibilità di esperire i rimedi concessi dalla legge.
E scrive la Corte: “la tutela della posizione del soccombente è garantita dal lungo periodo per impugnare, nonché dalla certa sua conoscenza della decisione arbitrale mediante la comunicazione alle parti del lodo entro appena dieci giorni, la quale lascia a disposizione ancora un lungo lasso per impugnare il lodo stesso, senza nessuna compromissione del diritto di difesa, ove diligentemente esercitato”.
Analogamente, secondo le SS.UU:, la disciplina dell'arbitrato rispetta i canoni anche a norma dei precetti della Carta diritti fondamentali UE ed al par. 6 della Cedu.
E, aggiunge: “ciò è vero persino quando il termine di dieci giorni per la comunicazione del lodo non fosse rigorosamente rispettato e la comunicazione avvenisse in un tempo più lungo: posto che, se l'inadempimento si sia protratto per un lasso temporale ridotto, non ne sarebbe pregiudicato il diritto di difesa; mentre, ove questo fosse effettivamente compromesso dalla tardiva comunicazione, soccorre l'istituto generale della rimessione in termini della parte per causa non imputabile”.
Rimessione in termini per l’impugnazione tardiva del lodo
Di fronte al ritardo nell’impugnazione causato da fonti esterne, le Sezioni Unite suggeriscono il rimedio della rimessione in termini. Secondo l'art. 153 cod. proc. civ. la parte che dimostri di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può sempre chiedere al giudice di essere rimessa in termini una volta dimostrato che il ritardo è stato causato da eventi non controllabili. Ulteriore elemento per assicurare alla parte una tutela del diritto di difesa.
Ricorda la Corte che “l'applicabilità dell'istituto in discorso al termine per impugnare è principio acquisito, sia quanto alle impugnazioni in generale (e plurimis, Cass., sez. un., 18 dicembre 2018, n. 32725), sia per il lodo arbitrale (Cass., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135)”.
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1 Pur slegata dalla questione relativa al termine di impugnazione, vedasi in questa Rivista: “Confermati sine die gli incentivi fiscali per negoziazione assistita e arbitrato”. Riguardo alla registrazione del lodo si ritiene che sia necessario verificare se la convenzione arbitrale abbiano o meno contenuto patrimoniale (v. Cass. Ordinanza 19/06/2020, n. 12013) mentre si ritiene che gli atti dell’arbitrato (e non solo il lodo) scontino l’imposta di bollo ordinaria (16,00 euro ogni quattro pagine).
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU: civili Sentenza n. 8776 del 30/03/2021
FATTI DI CAUSA
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