Mediazione e negoziazione assistita nella legge delega per la riforma del processo civile

La legge delega per la riforma del processo civile 2021 - parte I. Modifiche alla mediazione e alla negoziazione assistita

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Mediazione e negoziazione assistita nella legge delega per la riforma del processo civile

L’attenzione data alle procedure per la soluzione alternativa delle controversie si nota nella prima parte della Legge Delega per la riforma del processo civile, la L. 206/2021.

La legge delega è formata da un unico articolo con 44 commi; il comma 4 è dedicato all’istituto delle mediazione e a quello della negoziazione assistita.

 

Generalmente accogliendo la relazione finale formulata dalla Commissione Luiso, secondo la quale “la riforma della giustizia civile assegna un ruolo significativo alla gestione negoziale delle liti”, lo spunto fornito dalla legge delega è quello “lavorare” su più fronti al fine di raggiungere il risultato.

 

Mediazione e incentivi economici e fiscali

Il primo di questi fronti è quello degli incentivi fiscali, dando ordine di prevedere:

a) un incremento della misura dell'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (che recita “Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.”). Qui la legge delega non si espone sui nuovi importi mentre la Commissione Luiso proponeva “di aumentare da 50.000,00 a 100.000,00 euro il limite del valore entro il quale il verbale di accordo in mediazione è esente da imposta di registro”. Sarà il governo, pertanto a fissare tali importi;

b) per quanto riguarda il credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (di cui riportiamo il comma 1: “Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'”) si invita a provvedere

b1) alla semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d'imposta;

b2) fissare il credito di imposta – e ciò è di estremo interesse rispetto alla disciplina vigente – fino alla spesa concretamente sostenuta. Ciò significa poter recuperare il compenso

dell'avvocato nei limiti dei parametri professionali (o comunque in una percentuale); poter avere il rimborso del contributo unificato pagato in caso di conclusione di un giudizio con un accordo di mediazione.

 

Sempre sotto il profilo economico gli incentivi non finiscono qui.

Si prevede l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione (ma anche di negoziazione assistita). Un credito d'imposta sarà posto a favore degli organismi di mediazione per recuperare quella parte di indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

 

Ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria

Si prevede di ampliare le materie per cui è prevista la condizione di procedibilità. Si tratta della materia di

1) contratti di associazione in partecipazione,

2) contratti di consorzio,

3) contratti di franchising,

4) contratti di opera,

5) contratti di rete,

6) contratti di somministrazione,

7) contratti di societa' di persone e

8) contratti di subfornitura.

La Commissione Luiso aveva indicato anche una materia da eliminare fra quelle oggi a regime obbligatorio, vale a dire i contenziosi riguardanti i sinistri stradali; tuttavia di tale indicazione, salvo svista, pare non trovarsi traccia nella legge delega.

La materia dell’infortunistica ha visto sempre scarsa partecipazione delle compagnie di assicurazione, ed è il motivo per cui si indicava l’opportunità di inserirle fra le materie semplicemente facoltative.

Ma la scarsa partecipazione delle figure apicali delle grosse società (e di enti in genere, comprese le amministrazioni pubbliche) è stato in qualche modo affrontato anche dalla legge delega. Vediamo anche questa tematica nel prossimo paragrafo.

 

 

La presenza delle parti in mediazione

Materia da sempre molto discussa che ha dato origine anche a provvedimenti giurisdizionali controversi, la legge delega si pone l’obiettivo di incentivare – solo incentivare – la partecipazione, della parte personalmente, agli incontri di mediazione. Tuttavia la stessa legge delega impone di normare “le conseguenze della mancata partecipazione”.

La parte, si prevede, avrà la possibilità di delegare un proprio rappresentante, ma solo in presenza di giustificati motivi: questi deve non solo essere a conoscenza dei fatti ma deve essere delegato a sottoscrivere un eventuale accordo.

 

Rappresentanti per le persone giuridiche.

La soluzione data non differisce se non per la mancata indicazione dei gravi motivi, da quella assegnata alle persone fisiche: “persone giuridiche e gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia”.

 

Le amministrazioni pubbliche in mediazione: eliminata la responsabilità contabile.

Qui la ritrosia alla definizione delle controversie in mediazione è sempre data dal timore che il rappresentante sottoscrittore possa sentirsi accusato di avere malamente definito gli interessi dell’ente che rappresentava con apertura di procedimento di responsabilità erariale.

La legge delega dispone che debba prevedersi per i “rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non da' luogo a responsabilita' contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

 

L’amministratore di condominio in mediazione.

Altrettanto interessante è il tentativo di eliminare finalmente le problematiche che scaturiscono nella chiamata in mediazione del condominio.

Si prevede che l'amministratore del condominio e' legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Ciò pare significare che nessuna assemblea condominiale preventiva o di ratifica della sua partecipazione debba essere convocata.

Infine, l'accordo di conciliazione o la proposta del mediatore vengono successivamente sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale. In caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata.

 

Consulenza tecnica in mediazione

Altro argomento di cui molto si è discusso. Nella legge delega è prevista la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice.

 

 

 

Negoziazione assistita

Un’ampia parte è dedicata alla negoziazione assistita la quale dovrà subire numerose innovazioni che portano la classe forense a disporre di uno strumento portentoso se correttamente applicato e incentivato, ove la novità maggiormente rilevante è la cosiddetta “istruttoria stragiudiziale”.

 

Indicazioni meramente facoltative per le controversie di lavoro e sull’utilizzo del modello di convenzione del CNF.

 

L’istruttoria stragiudiziale in negoziazione assistita

altrimenti denominata in legge delega «attività di istruzione stragiudiziale» avente lo scopo di acquisire dichiarazioni da parte di terzi (testimonianza) su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto (interpello), ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verita' di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

Essa deve essere prevista fin dalla convenzione di negoziazione assistita. Deve essere incentrata sul rispetto del principio del contraddittorio dovrà esservi sempre la partecipazione di tutti gli avvocati.

Il testimone potrà rifiutarsi di sottoporsi all’esame in sede di negoziazione assistita, tuttavia, qualora accetti avrà l’obbligo di dire la verità pena le sanzioni per la falsa testimonianza.

Analogamente la parte che rifiuti di rispondere all’interpello implicitamente autorizzerà il giudicante dell’eventuale successivo giudizio a condannarla alle spese di giudizio maggiorate ai sensi del’art. 96 cpc.

 

L’attività istruttoria nella neg. ass. sarà utilizzabile nel successivo giudizio, salvo la decisione del giudice di disporre la rinnovazione.

 

Rilevantissima la norma che dispone che “gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori”.

 

 

 

Norme comuni

Da citare che la legge delega prevede che sia le procedure di mediazione che quelle di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalita' telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto.

 

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