Alcuni principi sulle spese processuali nel gratuito patrocinio per la parte soccombente

Rapporti economici fra le parti di un processo ammesse al patrocinio a spese dello Stato e l’Erario stesso. Quando vittoriose e quando soccombenti. Cassazione Ordinanza n. 25653/2020

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Alcuni principi sulle spese processuali nel gratuito patrocinio per la parte soccombente

La Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 25653 depositata il 13 novembre 2020 (affrontando un caso nel quale entrambe le parti costituite erano state ammesse al patrocinio a spese dello Stato) brevemente si sofferma e richiama alcuni principi che regolano il pagamento delle spese processuali per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

In merito all’istituto del gratuito patrocinio questa Rivista ha già pubblicato numerosi interventi dei quali si può scorrere l'indice seguendo questo LINK.

 

Gratuito patrocinio: parte soccombente effettua il versamento in favore dello Stato

Può, talora, capitare che non solo una parte sia ammessa al beneficio ma lo siano entrambe le parti o, comunque, più parti nel medesimo processo.

E’ stato, allora, dichiarato (Cass. n. 7504 del 31/03/2011) che “la parte soccombente, anche se questa sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, qualora venga condannata a rifondere le spese processuali a favore della controparte, pure ammessa al patrocinio a spese dello Stato, deve effettuare il versamento in favore dello Stato”.

In proposito è interessante richiamare il principio espresso da Cassazione n. 21611 del 2017 secondo il quale il giudicante, nel momento in cui si appresta a formulare la condanna alle spese di lite, è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore.

 

Entrambe le parti del processo ammesse al gratuito patrocinio

Se, come sovente capita, una delle due parti sarà condannata al pagamento delle spese processuali, ci si è chiesti se la parte soccombente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, possa usufruire del sostegno pubblico anche per sostenere l’obbligo di pagamento delle spese a controparte.

In senso negativo si è dichiarata la Corte di Cassazione (Cass. n. 8388 del 31/03/2017) , la quale ha espresso il seguente principio in un caso analogo: "Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, comma 2, non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa".

 

Viene così chiarito che lo Stato interviene a favore della parte non abbiente solo per le spese di patrocinio, permettendo in tal modo la difesa in giudizio. Non anche le ulteriori e diverse spese.

 

 

 

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