Le SS.UU. su natura dell’azione di regresso del fondo di garanzia vittime della strada. Competenza

Sulla natura dell’azione di regresso del Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Prescrizione, competenza, accertamento della responsabilità. Cassazione SS.UU. Civili Sentenza n. 21514/2022

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Le SS.UU. su natura dell’azione di regresso del fondo di garanzia vittime della strada. Competenza

La Corte di Cassazione a SS.UU. Civili, con Sentenza n. 21514 depositata in data 7 luglio 2022, pronunciando su questione di massima e di particolare importanza, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, chiarisce la natura della azione di rivalsa di cui all’art. 292, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private e come conseguenze, a cascata, del ruolo del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, del termine di prescrizione, sulla competenza territoriale, sull’applicazione delle norme sul regresso e sulla solidarietà codicistiche.

Riportiamo per comodità  l’art. 292 del Cod Ass.

Art. 292
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c), l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

 

Il caso di specie, a seguito di sinistro stradale con auto senza copertura assicurativa, vedeva il Fondo di Garanzia Vittime della Strada risarcire, su base transattiva, il veicolo danneggiato. Il FGVS agiva, conseguentemente, per il recupero (fra l’altro con decreto ingiuntivo) di tali somme nei confronti sia del proprietario, sia del conducente dell'auto non assicurata.

La prima domanda alla quale si sono trovate le SS.UU. a dover rispondere è se la responsabilità del sinistro possa essere messa in discussione dal chiamato in regresso.

Sulla natura dell'azione recuperatoria sussisteva contrasto giurisprudenziale.

Le SS.UU. si occupano di ricordare la distinzione delle azioni che l'art. 292 del codice delle assicurazioni private contempla nei commi uno e due

Afferma la Corte: “Nel comma 1 è prevista l'azione di "regresso" nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino.

Nel comma 2 è prevista la "surrogazione" dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coal:ta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti”.

E aggiunge che il caso del sinistro cagionato da un veicolo privo di assicurazione rientra nella previsione dell'art. 292, comma 1, quindi di regresso.

Tale regreso, tuttavia, ha una sua peculiarità, dettata dal fatto che l'istituzione del FGVS è stata intesa non come volta a riconoscere, in ogni caso, un'indennità ai danneggiati, come avviene negli ordinamenti in cui il sistema assicurativo è di tipo no fault insurance, prescindendo cioè dal profilo soggettivo del dolo o della colpa, ma come prestazione che, "sostituendosi" al risarcimento dovuto al responsabile civile del sinistro, presuppone che sia ascrivibile al dolo o alla colpa di questi la responsabilità del sinistro.

Ne consegue che, secondo le SS.UU., “l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile”.

Una prima conseguenza è che nel caso di sinistro imputabile a più responsabili l'impresa designata può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, non applicandosi né l'art. 1299 né l'art. 2055 c.c. e che, inoltre, in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, l'altro è tenuto per l'intero.

Chiarisce, altresì i seguenti punti:

a) l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata ex adverso negando ogni propria responsabilità. Afferma, infatti, “ben può, altresì, essere eventualmente eccepito dalla parte convenuta il cattivo pagamento effettuato dall'impresa designata, come fatto idoneo a paralizzare la pretesa azionata dall'impresa designata”;

b) la competenza territoriale non va individuata con riferimento al luogo di verificazione del sinistro o di residenza o domicilio dei chiamati in regresso, bensì, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente;

c) trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 21514 del 07/07/2022

 

 

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati