Esente da bollo e registrazione il nuovo mutuo che da seguito all’accordo di separazione e divorzio?

Una Circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce se l’esenzione dalla tassazione per gli atti di separazione e divorzio si applichi anche al nuovo mutuo da accendere al fine di dare esecuzione agli accordi di separazione e divorzio

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Esente da bollo e registrazione il nuovo mutuo che da seguito all’accordo di separazione e divorzio?

La Legge 6 marzo 1987, n. 74 titolata “Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio” prescrive all’art 19 l’esenzione da tasse degli accordi presi in sede di scioglimento del matrimonio.

Si riporta di seguito l’art. 19

“1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche' ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”

In un particolare caso i coniugi avevano trovato un accordo che prevedeva la chiusura di un vecchio mutuo e l’apertura di un nuovo finanziamento a carico di uno dei due.

Si chiedeva all’Agenzia delle Entrate, in interpello, se questo nuovo contratto di mutuo potesse godere della agevolazione fiscale anzidetta.

L’Agenzia risponde con Risposta ad Interpello n. 260 dell'11 maggio 2022 che si riporta per esteso.

 

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Di seguito il testo di

Risposta n. 260/2022

OGGETTO: Applicazione dell'agevolazione di cui all'articolo 19 della legge n.74 del 1987 al mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi per giungere alla soluzione della crisi coniugale. Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L' istante riferisce di coniugi che hanno presentato domanda per l'omologazione della separazione consensuale. Negli accordi di separazione è stato stabilito che l'immobile - residenza familiare e acquistato a suo tempo dai coniugi in regime di comunione di beni - venga attribuito per intero al marito con l'obbligo dello stesso di corrispondere alla moglie, contestualmente all'atto di trasferimento, una somma destinata anche all'estinzione del finanziamento già contratto congiuntamente dai coniugi nel 2016.

L'Istante riferisce, in particolare, che il marito "dovrà procedere all'accensione di un nuovo finanziamento (interamente a lui intestato) espressamente destinato e quale 'condicio sine qua non' per dare esecuzione agli accordi di separazione".

Al riguardo, l'Istante chiede di conoscere se "anche il mutuo contratto al fine di dare esecuzione agli accordi che costituiscono elemento essenziale e condizione indispensabile per giungere alla soluzione della crisi coniugale, abbia diritto di entrare a pieno titolo, nell'ambito di applicazione della disposizione agevolativa" di cui all'articolo 19 della legge n.74 del 1987.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che "l'intera operazione (atto di trasferimento e contratto di mutuo, inscindibilmente e necessariamente collegati) abbia diritto di beneficiare dell'agevolazione disposta dall'articolo 19 della legge n. 74/1987 (esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa e tributo), non risultando quindi dovute, né l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 e seguenti del DPR n. 601/73, né tantomeno, la tassa ipotecaria di euro 35,00".

A parere dell'istante, la portata dell'agevolazione si può evincere dalla risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019, nella quale è stato affermato che il beneficio esentativo non decade "nel caso di vendita infraquinquennale (anche a favore di terzi) dell'immobile 'prima casa', in esecuzione degli accordi di separazione o divorzio.

Ciò in linea con quanto statuito con l'ordinanza n. 7966 del 21 marzo 2019 dalla Suprema di Cassazione, per la quale la disposizione di cui all'articolo 19 della legge n. 74/1987, diretta ad agevolare la sistemazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi a seguito della separazione o del divorzio, dispone in via assolutamente generale, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi (tra i quali si può comprendere tanto il terzo acquirente, quanto la banca mutuante".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, recante "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio",dispone che "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa". Con circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 è stato chiarito che, dal punto di vista oggettivo, l'esenzione di cui al citato articolo 19 si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i rapporti giuridici ed economici relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso.

Al riguardo, la Corte di Cassazione, in una controversia concernente l'agevolazione 'prima casa' usufruita dagli ex coniugi per l'acquisto di un immobile, poi rivenduto a terzi prima dello scadere dei cinque anni dall'acquisto, ha affermato che " la ratio della L. n. 74 del 1987, articolo 19, (...) è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede (...) ed, infatti (...) la L. n. 74 del 1987, articolo 19, dispone in via assolutamente generale l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa degli atti stipulati in conseguenza del procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, a seguito di Corte Cost. n. 154 del 1999, anche del procedimento di separazione personale tra coniugi, senza alcuna distinzione tra atti eseguiti all'interno della famiglia e atti eseguiti nei confronti di terzi"(cfr. ordinanza del 21 marzo 2019, n. 7966; anche risoluzione n. 80/E del 9 settembre 2019).

Inoltre, sempre relativamente all'applicazione dell'articolo 19 della legge n. 74 del 1987, con l'ordinanza 17 febbraio 2021 n. 4144, la Corte di Cassazione ha affermato che "l'esenzione (...) si estende a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in modo da garantire l'adempimento delle obbligazioni che i coniugi separati hanno assunto per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici (...). L'agevolazione va, quindi, riconosciuta in riferimento ad atti e convenzioni posti in essere nell'intento di regolare (...) i rapporti patrimoniali tra i coniugi conseguenti allo scioglimento del matrimonio, o alla separazione personale, compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o attuino il trasferimento della proprietà di beni mobili ed immobili all'uno o all'altro coniuge (...)".
In particolare, come chiarito dai giudici di legittimità, "L'elemento fondamentale che sorregge questo indirizzo va dunque individuato nella centralità dell'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale e nell'ottica di favore con il quale il legislatore vede tale modalità di definizione. Ciò con riguardo tanto agli atti separativi di contenuto 'necessario' (consenso reciproco a vivere separati, affidamento dei figli, assegnazione della casa familiare nell'interesse della prole, assegno di mantenimento in presenza dei relativi presupposti) quanto a quelli di contenuto 'eventuale' (patti di eterogenea natura che trovano occasione nella separazione, ma costituenti accordi patrimoniali del tutto autonomi conclusi dai coniugi per l'instaurazione del regime di vita separata). (...) La materia è stata fatta oggetto di un intervento additivo da parte della Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 154 del 1999 (...) ha esteso il regime fiscale di favore al procedimento di separazione coniugale, dando così impulso ed ulteriore fondamento alla successiva evoluzione dell'ordinamento in tal senso destinata a far rientrare gli accordi comportanti trasferimenti patrimoniali dall'uno all'altro coniuge, (...), nell'ambito delle 'condizioni della separazione' di cui all'articolo 711 c.p.c. in considerazione del carattere di 'negoziazione globale' che la coppia in crisi attribuisce al momento della 'liquidazione del rapporto coniugale', attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati 'contratti della crisi coniugale', la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi (Cass. n. 2111/16 cit.)".

Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla fattispecie rappresentata - nella quale, come affermato dall'Istante, la stipula del mutuo costituisce "condicio sine qua non" per dare esecuzione agli accordi di separazione"- si ritiene che il contratto di mutuo stipulato dall'ex coniuge possa ricomprendersi tra i 'contratti della crisi coniugale', la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi" e, pertanto, possa rientrare tra quelli che l'ordinanza n. 4144 del 2021, appena citata, considera "atti realizzativi degli accordi coniugali" che "debbono dunque farsi rientrare nella nozione di 'atti relativi al procedimento di separazione o divorzio' ex articolo 19 L. cit. ...". Resta fermo che tale condizione deve risultare dalle clausole contenute nell'accordo di separazione omologato dal giudice, finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale. In tal caso, il contratto di mutuo potrà rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione agevolativa di cui all'articolo 19 della legge n.74 del 1987, nei limiti dell'ammontare indicato dal predetto accordo di separazione e destinato alla ex moglie.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione nel contenuto.

 

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