I limiti di reddito dal 2023 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Con Decreto del 03/02/2023 il Ministero della Giustizia fissa il nuovo limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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I limiti di reddito dal 2023 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.94 del 21 aprile 2023 il Decreto del Ministero della Giustizia emanato in data 3 febbraio 2023 e titolato "Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato", con il quale è stato fissato il nuovo limite di reddito per poter ottenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. Spese di Giustizia.

L'articolo unico del decreto ministeriale declama che l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.734,93.

 

Vedi ulteriore aggiornamento 2023 in questa Rivista, nella pagina "Nuovo aggiornamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato 2023"

Per una panoramica storica del limiti di reddito nel corso del tempo vedasi Tabella Riepilogativa.

 

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Di seguito il testo del provvedimento:

 

DECRETO 3 febbraio 2023
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
del Ministero della giustizia
 
di concerto con
 
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze


Visto l'art. 76 del Testo unico delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa  le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio  a  spese  dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato Testo unico, che  prevede  l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio  a spese  dello  Stato   in   relazione   alla   variazione,   accertata dall'Istituto nazionale di  statistica,  dell'indice  dei  prezzi  al consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati,  verificatesi  nel biennio precedente,  da  effettuarsi  con  decreto  dirigenziale  del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 23  luglio  2020 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia  del  Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale  dello  Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,  registrato  alla  Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo  verificatasi  nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018,  e'  stato  fissato  in euro 11.746,68 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1,  del  citato Testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;  
Ritenuto di  dover  adeguare  il  predetto  limite  di  reddito  in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi  al  consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020;
Rilevato che, in tale biennio,  dai  dati  accertati  dall'Istituto nazionale  di  statistica  risulta  una  variazione  in   diminuzione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e impiegati pari allo 0,1%;

Decretano:

L'importo  indicato  nell'art.  76,  comma  1,  del   decreto   del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato  ad euro 11.734,93.
Il presente decreto verra'  inviato  agli  organi  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.   
Roma, 3 febbraio 2023

 

 

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