I limiti di reddito dal 2023 per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Con Decreto del 03/02/2023 il Ministero della Giustizia fissa il nuovo limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.94 del 21 aprile 2023 il Decreto del Ministero della Giustizia emanato in data 3 febbraio 2023 e titolato "Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato", con il quale è stato fissato il nuovo limite di reddito per poter ottenere l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. Spese di Giustizia.
L'articolo unico del decreto ministeriale declama che l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad € 11.734,93.
Vedi per gli anni passati, in questa Rivista, la pagina "Fissati i nuovi limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato"
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Di seguito il testo del provvedimento:
DECRETO 3 febbraio 2023
Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato Testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 23 luglio 2020 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, e' stato fissato in euro 11.746,68 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del citato Testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020;
Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,1%;
Decretano:
L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 11.734,93.
Il presente decreto verra' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 3 febbraio 2023