Obbligo di mantenimento del minorenne a carico dei nonni in via sussidiaria al genitore inadempiente

In quali casi gli ascendenti (nonni) sono tenuti al mantenimento del nipote minorenne o non autosufficiente. Cassazione civile Ordinanza n.13345/2023

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Obbligo di mantenimento del minorenne a carico dei nonni in via sussidiaria al genitore inadempiente

Con un breve provvedimento, la Corte di Cassazione civile (Ordinanza n.13345 depositata in data 16 maggio 2023) torna a descrivere l’ambito di applicazione della seconda parte del primo comma dell’art. 316-bis del codice civile (di pari contenuto dell'ex 148 c.c.), laddove prescrive che: “Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.

Nel caso di specie il padre, inadempiente agli obblighi di mantenimento, e anche condannato in sede penale ai sensi dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile, lasciava la completa gestione, sia economica che educativa, alla madre.

Madre che risultava priva di mezzi sufficienti a tale scopo, avendo un reddito di poche centinaia di euro al mese, vivendo in una casa popolare.

La madre, dopo avere tentato esecuzioni infruttuose contro il padre al fine di recuperare quanto dovuto, chiedeva giudizialmente ai nonni paterni il pagamento del mantenimento del figlio, ottenendo sia in primo grado che in secondo la condanna di detti nonni (che si opponevano) al pagamento di 200,00 euro mensili.

Il caso arriva all'attenzione della Suprema Corte.

La Corte di Cassazione ribadisce il seguente principio di diritto già formulato in un arresto del 2018 (Cass. n. 10419 del 02/05/2018):

... l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli”

Pertanto, i nonni potranno essere chiamati a far fronte a detto obbligo dopo che si siano valutate le seguenti circostanze:

a) dato che in primis il genitore deve sopperire alle mancanze dell’altro genitore, deve dimostrare di non essere in grado, con le proprie risorse, di sopperire a dette mancanze;

c) deve dimostrare di avere tentato infruttuosamente l’azione nei confronti dell’altro genitore;

d) deve dimostrare che gli ascendenti ai quali si chiede la partecipazione al mantenimento siano dotati di adeguata capacità economica.


 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione civile sez. I, Ordinanza n.13345 dep. 16/05/2023

 

RILEVATO CHE

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