Ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi con domanda cumulata di separazione e di divorzio

La Corte Cassazione si esprime sulla domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio nel procedimento post Riforma Cartabia art.473-bis.51 c.p.c.. Cassazione Sentenza n. 28727/2023

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Ammissibile il ricorso congiunto dei coniugi con domanda cumulata di separazione e di divorzio

 

Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell’363 bis c.p.c.

Con un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ai sensi dell’363 bis c.p.c. è stato chiesto alla Corte di Cassazione di risolvere una questione esclusivamente di diritto riguardante le modalità di applicazione della nuova possibilità di presentare congiuntamente la domanda di separazione e di divorzio (precisamente di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) ai sensi dell’art.473-bis.51 c.p.c. della Riforma Cartabia.

Lo stesso rinvio pregiudiziale è in prima applicazione e sullo stesso la motivazione della Corte si sofferma a sottolineare che il nuovo istituto tende a realizzare una sorta di «nomofilachia preventiva» e che il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione.

Oggetto del rinvio, ricorda la Corte, deve essere una questione esclusivamente di diritto (di merito, ma anche di rito), rilevante, in quanto necessaria per la risoluzione, anche parziale, della controversia pendente dinanzi al giudice remittente, e nuova, da intendersi nel senso che non sia stata ancora «risolta» dalla Corte di cassazione


 

Cumulo della domanda di separazione e divorzio

Il nuovo art.47-bis.49 della Riforma Cartabia (Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) recita: «Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».

L’art. 473-bis.51 relativo al procedimento su domanda congiunta non fa riferimento alla domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio al pari dell’art. 473-bis.49 c.p.c.

Ciò ha creato dubbi interpretativi di non poco rilievo e sui quali era opportuno si profilasse fin da subito una omogeneità di indirizzo. Già diversi orientamenti si erano formati e dei quali la motivazione della sentenza da conto.

Al fine di risolvere la questione la Corte di Cassazione riferisce che nella relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 2022, si evidenzia la «necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione».

Secondo la sentenza in esame la possibilità di realizzare il cumulo anche tra domande «non altrimenti connesse» è positivamente apprezzata dall'ordinamento (art. 104, comma l, c.p.c.) perché consente un «risparmio di energie processuali».

Non solo, secondo la Corte la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio realizza quel «risparmio di energie processuali» nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un «risparmio di energie processuali» che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.


 

Si enuncia, in conclusione, il seguente principio di diritto;

«In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art.473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».


 

Nello stesso giorno della pubblicazione del provvedimento, l’OCF si è congratulato con la Corte di Cassazione, con comunicato stampa del 16 ottobre 2023, per la celerità con la quale è intervenuta.

Si riporta di seguito il comunicato stampa dell’OCF.

OCF esprime viva soddisfazione per l’intervento tempestivo della Corte di Cassazione che pone fine alla difformità di pronunce di merito ristabilendo un criterio univoco di interpretazione dell’art 473 bis n.49 cpc.

Con la sentenza n.28727 , oggi la Prima Sezione della Corte di cassazione - su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso ex art 363 bis cpc per la risoluzione di una questione di diritto che presenti gravi difficoltà interpretative - ha, infatti, affermato il principio secondo il quale “ In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art 473 bis 51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

All’indomani della entrata in vigore della riforma Cartabia che ha introdotto la facoltà prevista dall’art 473 bis n.49 cpc di proporre domanda cumulata di separazione e divorzio, si è assistito al proliferare di pronunce discordanti in vari Tribunali d’Italia { Treviso, Firenze ,Genova, Milano, Vercelli, Lamezia Terme, Bari, Padova ) e con propria nota del giugno 2023 l’Organismo congressuale forense aveva chiesto al Ministero di chiarire la disciplina con un intervento normativo.

Con la sentenza odierna la Corte di Cassazione ha chiarito i dubbi interpretativi cosicché la normativa vigente può essere applicata in modo univoco e senza disparità di trattamento su tutto il territorio nazionale.

L’Organismo Congressuale Forense auspica che l’introduzione di tale facoltà possa condurre un maggior rispetto delle linee guida in tema di giustizia previste dal PNRR”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione sez. I civ. n.28727 del 16.10.2023

 

FATTI DI CAUSA

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