Ricorso per l’inibizione al rilascio del passaporto al genitore di minorenne, nuova norma

Inibitoria al rilascio del passaporto al genitore con prole minore in caso di pericolo di trasferimento all'estero con sottrazione all'adempimento degli obblighi verso i figli. Modifiche alla L. n. 1185 del 21 /11/1967

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Ricorso per l’inibizione al rilascio del passaporto al genitore di minorenne, nuova norma

Con Decreto Legge del 13 giugno 2023, n. 69 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13/06/2023) recante titolo “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” il governo ha introdotto una serie di norme in adempimento a disposizioni europee fra cui una che riguarda il rilascio di passaporto all’esercente la responsabilità genitoriale quando vi sia pericolo, concreto ed attuale, del venir meno all’adempimento degli obblighi verso i figli attraverso un eventuale trasferimento all’estero.

La nuova norma è entrata in vigore in data 14 giugno 2023. Naturalmente il decreto dovrà essere convertito il legge.

A parte piccole ulteriori modifiche, il decreto legge inserisce l'articolo 3-bis alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, la legge sui passaporti.

Scompare la lettera b) dell’art 3 della L. 1185/67 che prevedeva quanto segue: Non possono ottenere il passaporto “ b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della responsabilita' genitoriale sul figlio ovvero, ai soli fini del rilascio del passaporto di servizio, quando sia militare impiegato in missioni militari internazionali; ”.

Lettera b) completamente sostituita dalle seguenti parole: «b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;».

Si riporta di seguito il dispositivo della nuova normativa.

 

Decreto Legge del 13 giugno 2023, n. 69

Art. 20
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti.

1. Alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) coloro nei confronti dei quali sia stata emessa l'inibitoria prevista dall'articolo 3-bis;»;

b) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. 1. Il giudice, nel rispetto del principio di proporzionalita' e avuto riguardo alla normativa unionale e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di responsabilita' genitoriale, obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori, puo' inibire il rilascio del passaporto al genitore avente prole minore, quando vi e' concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero questo possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Il giudice stabilisce la durata dell'inibitoria, che non puo' superare due anni.

2. La domanda di inibitoria si propone con ricorso al tribunale ordinario del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Quando e' pendente tra le stesse parti uno dei procedimenti di cui all'articolo 473-bis del codice di procedura civile, la domanda si propone al giudice che procede. Se il minore e' residente all'estero, la domanda si propone al tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o al tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE.

3. Il ricorso puo' essere proposto dal pubblico ministero o dall'altro genitore o da colui che esercita la responsabilita' genitoriale. Il giudice procede in camera di consiglio ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e con il provvedimento che definisce il giudizio provvede sulle spese del procedimento. Copia del provvedimento che inibisce il rilascio del passaporto e' trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza, all'autorita' individuata a norma dell'articolo 5 e al comune di residenza dell'interessato.»;

c) all'articolo 4, primo comma:

1) le parole: «dal precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 3»;

2) le parole: «35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200» sono sostituite dalle seguenti: «34 del decreto legislativo 3 aprile 2011, n. 71, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorita' giudiziaria all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3-bis»;

d) all'articolo 12, secondo comma, dopo le parole: «obblighi alimentari» sono inserite le seguenti: «, di mantenimento, di assegno divorzile o di assegno conseguente allo scioglimento dell'unione civile», e dopo le parole: «discendenti di eta' minore ovvero» sono inserite le seguenti: «portatori di handicap grave o».

 

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