Nella causa di recupero del compenso dell'avvocato il provvedimento conclusivo non è appellabile

Niente appello nelle controversie per la liquidazione degli onorari e compensi dell'avvocato, anche se riguarda l'an della pretesa. Cassazione Sentenza n. 3993/2017

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Nella causa di recupero del compenso dell'avvocato il provvedimento conclusivo non è appellabile

In un caso non infrequente di richiesta di liquidazione del compenso giudiziale formulata da un avvocato al proprio cliente, ottenuto decreto ingiuntivo rigorosamente opposto, il legale a fronte del provvedimento del Tribunale che decideva la controversia proponeva diretto ricorso (per saltum) in Corte di Cassazione.

Il Procuratore Generale sollevava eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione sul presupposto che l'ordinanza impugnata - ed emessa ai sensi del D.Lgs. n. 150/2011 e art. 702 ter c.p.c., - sarebbe stata da impugnare con l'appello, poiché la controversia riguardava non la mera liquidazione del compenso del professionista ma la stessa sussistenza del credito professionale. In detto caso, qualora in causa riguardi l'an debeatur del credito vantato, il provvedimento che definisce il procedimento in primo grado, quand'anche adottato in forma d'ordinanza ex art. 14 D.Lgs. 150/11, avrebbe valore sostanziale di sentenza e, pertanto, non avrebbe potuto che essere impugnato che mediante appello.

Decide la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 3993 del 15 febbraio 2017.

La Corte ripercorre le modifiche introdotte con l'introduzione del D.Lgs 150/2011 e le proprie precedenti pronuncie interpretative (di cui abbiamo dato cenno anche in questa rivista - vedasi link riportato nel paragrafo seguente).

Le controversie di recupero del compenso del legale sono sottoposte al rito sommario secondo le indicazioni della Suprema Corte (vedi Cass. Sentenza n. 4002/16 in questo articolo "Recupero del compenso dell'avvocato sempre con rito sommario") ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 150/2011.

Relativamente al profilo della questione della disciplina dell'impugnazione, la Corte richiama proprio precedente (Cass n. 19873/15) e ulteriore conferma (Cass. n. 12248/16) con le quali si era " ... affermato che, in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, ove il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si sia svolto nelle forme ordinarie e sia stata contestata l'esistenza del diritto al compenso, la decisione è impugnabile con appello e non mediante ricorso per cassazione, non trovando in detta ipotesi applicazione il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4". 

Tale impostazione, tuttavia, non teneva conto del principio (Cass 4002/2016) secondo il quale l'unico procedimento applicabile al recupero del compenso dell'avvocato fosse quello previsto dall'art. 702bis c.p.c. A fronte di tale precisazione, la giuriprudenza sopra indicata va rivista.
Afferma la S.C., " ... il coerente sviluppo di tale assunto impone di superare l'orientamento tradizionale secondo cui il provvedimento che definisca una controversia in materia di compensi di un avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile è appellabile se contenga un accertamento anche sull'an debeatur e non lo è se contenga un accertamento solo del quantum debeatur ...".

A difesa di tale novità, la Corte scrive: "la perdita del grado di appello nelle controversie che involgano accertamenti sull'an debeatur - oltre a non destare dubbi di costituzionalità, giacchè il principio del doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale - risulta bilanciata dalla collegialità del giudice".

La Suprema Corte conclusivamente afferma:

"in coerenza con il principio, stabilito da Cass. 4002/16, che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa - che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 3993 del 15/02/2017:

 

Svolgimento del processo

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