Criteri di esdebitazione del fallito. Bene anche il pagamento parziale dei creditori
Corte di Cassazione a Sezioni Unite interviene in materia di esdebitazione del fallito. Sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011

Intervengono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011, in materia fallimentare, ribadendo il criterio interpretativo delle norme in materia di esdebitazione del fallito.
La questione esaminata, più propriamente, è la seguente come da ordinanza di rimessione alle SS.UU.: "... stabilire se il dettato normativo debba essere inteso nel senso che tutti i creditori siano soddisfatti almeno parzialmente oppure nel senso che sia necessario che almeno una parte dei creditori sia stata soddisfatta".
Il problema nasce dal dettato testuale dell'art. 142 legge fallimentare che recita: "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali".
Le Sezioni Unite, pronunciandosi in questa questione di massima di particolare importanza, hanno statuito che, nel fallimento, il soddisfacimento almeno parziale dei creditori, quale condizione oggettiva di ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio dell’esdebitazione e di cui all’art. 142 legge fall., va inteso, con interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso più favorevole al debitore stesso, dunque essendo sufficiente che sia pagato, al termine della procedura, anche solo una parte dell’intero ammontare dei crediti ammessi, sebbene in ipotesi alcuni creditori non siano stati soddisfatti per nulla.
La Corte infatti afferma:
"... determinare l'auspicato punto di equilibrio fra le contrastanti esigenze di un tempestivo ritorno sul mercato, da parte del debitore, e del soffisfacimento dei crediti, da parte dei creditori, punto di equilibrio che peraltro, per le ragioni precedentemente rappresentate, non pare che possa essere in alcun modo individuato nell'interpretazione restrittiva dell'istituto dell'esdebitazione offerta dalla Corte d'Appello nel provvedimentoi impugnato".
Vedi il testo integrale della Sentenza 24214/11.