Prescrizione presuntiva eccepita dal curatore del fallimento e giuramento decisorio. Le SS.UU.
Le SS.UU. dirimono un contrasto in materia di eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore in sede di accertamento del passivo e relativo giuramento decisorio. Cassazione SS.UU. civili, Sentenza n. 25442/2023

Il fatto.
Il caso vedeva il Curatore di un fallimento negare l’ammissione al passivo di un credito per prestazioni professionali, eccependo la prescrizione presuntiva triennale dello stesso.
Il professionista deferiva giuramento invitando il curatore a rispondere al quesito appositamente formulato.
Il curatore, non avendo notizia diretta dei fatti, semplicemente dichiarava di non sapere alcunché in relazione al pagamento.
Il caso veniva sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione la quale decide con sezioni civili unite al fine di dirimere un contrasto giurisprudenziale che si era formato in quella materia.
Le problematiche che vengono a galla sono molteplici e riguardano la legittimazione del curatore a rendere il giuramento al posto del debitore diretto interessato, la possibilità stessa di deferire giuramento o addirittura di sollevare eccezione di prescrizione presuntiva. Tutte questioni sulle quali la giurisprudenza aveva fin qui dato risposte ondivaghe.
La Corte di Cassazione a SS.UU. civili, con Sentenza n. 25442 depositata in data 29 agosto 2023 riordina la materia.
La legittimazione del curatore fallimentare ad opporre la prescrizione presuntiva
Secondo la Corte per i rapporti che si sviluppano senza formalità scritta, ed i cui pagamenti avvengono senza dilazione, né rilascio di quietanza, l’applicazione dell’istituto è fuori discussione. Inibirne l’utilizzo al solo curatore fallimentare rappresenterebbe una privazione ingiustificata di uno strumento nella disponibilità invece di qualunque altro debitore, svantaggiando la massa dei creditori coinvolti nel fallimento, il cui patrimonio è affidato alla sua attività gestoria 1.
D’altronde, in termini generali, il ricorso alla prescrizione presuntiva è stato già escluso per quei rapporti di credito regolati per iscritto, che presuppone una disciplina più complessa del contratto. Vedasi in proposito “Compenso professionale: niente prescrizione presuntiva in presenza di contratto scritto”.
Secondo la Corte, pertanto, va riconosciuta la legittimazione del curatore ad eccepire la prescrizione presuntiva, non potendosi ipotizzare che il giuramento possa essere deferito al fallito che è, secondo la Corte, privo della capacità di prestarlo, non avendo la capacità di disporre del diritto.
Quanto al fondamento normativo di tale legittimazione le SS.UU. richiamano gli artt. 2939 e 2739 cod. civ., tenendo conto della limitata perimetrazione dei soggetti richiamati dall’art. 2960 cod. civ. e soprattutto in ragione di una non scontata sovrapponibilità delle due fattispecie normative.
Il giuramento del curatore fallimentare
Abbiamo detto che il debitore originario non può essere considerato ai fini della prestazione del giuramento.
Afferma la Corte che è naturale che ci si aspetti che il curatore (che è terzo), nel momento in cui eccepisce la prescrizione presuntiva, che “presuppone” il verificarsi del fatto estintivo dell’obbligazione, debba pur essere in grado, rispetto all’eccezione stessa, di affermare che quel fatto, il pagamento, si è verificato.
Se, come appare ovvio, il curatore non ne ha conoscenza diretta, deve pur aver preventivamente acquisito elementi da cui trarre la conoscenza. Non la percezione diretta, ma la “conoscenza sull’adempimento di quella obbligazione”.
Se si vede il curatore fallimentare, invece, come un qualunque terzo interessato, la cui posizione è più idoneamente riconducibile nella fattispecie evincibile dal combinato disposto degli artt. 2739, secondo comma e 2939, cod. civ. allora la dichiarazione di non conoscere il fatto estintivo dell’obbligazione non può ritenersi equivalente al giuramento affermativo, favorevole al giurante.
Le SS.UU. concludono il percorso motivazionale esprimendo il seguente principio di diritto:
«in tema di accertamento del passivo fallimentare, qualora, in sede di controversia insorta per il rigetto della ammissione di un credito, maturato in forza di un rapporto riconducibile alla previsione dell'articolo 2956, primo comma, n. 2, cod. civ., sia eccepita dal curatore la prescrizione presuntiva del credito e il creditore deferisca giuramento decisorio, la dichiarazione del curatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto o meno produce gli effetti del mancato giuramento».
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1 - Vedasi in questa Rivista il caso della prescrizione presuntiva maturata nel corso del fallimento seppur prima del deposito dell’istanza di ammissione al passivo: “Il Curatore Fallimentare non può avvalersi della prescrizione presuntiva”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. civili, Sentenza n. 25442 del 29/08/2023
OMISSIS
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