Il Curatore Fallimentare non può avvalersi della prescrizione presuntiva
Al credito del professionista non sollecitato per intervenuto fallimento del debitore non può opporsi eccezione di prescrizione presuntiva maturata dopo l’apertura del fallimento. Cassazione Civile Sentenza n. 16123/2019

Il fatto.
Un esercente professione medica maturava competenze per prestazioni professionali eseguite per conto di una società. Dopo un paio di anni la società veniva dichiarata fallita e dopo ulteriori 2 anni veniva depositata domanda di ammissione al passivo.
La domanda di insinuazione al passivo veniva rigettata sull'eccezione del Curatore fallimentare di già avvenuta prescrizione presuntiva essendo trascorsi 4 anni dalla maturazione del credito alla domanda.
Del caso è stata investita la Corte di Cassazione Civile, la cui Sezione I ha deciso con Sentenza n. 16123 depositata in data 14 giugno 2019.
La prescrizione presuntiva come prova presuntiva
Ricordiamo che la prescrizione presuntiva del credito per prestazioni del professionista matura in 3 anni ex art. 2956 c.c., che si riporta:
2956. Prescrizione di tre anni
Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese1;
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative;
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.
Secondo il ricorrente per cassazione la prescrizione presuntiva sarebbe diversa dalla prescrizione ordinaria in quanto farebbe sorgere una mera presunzione di intervenuta estinzione dell'obbligazione per avvenuta soddisfazione del credito. Presunzione superabile attraverso gli strumenti dati dall’ordinamento (2959 c.c. e 2960c.c.)
Il ricorrente lamentava il fatto che a seguito dell’apertura del fallimento non era lecitamente (né logicamente) pensabile che il fallito avesse pagato la somma ancora dovuta.
La S.C. si interroga sulla natura della prescrizione presuntiva stante la radicale biforcazione delle conseguenze giuridiche nel considerare questa al pari della prescrizione ordinaria oppure no, e ammettendo, inoltre, che “riguardo alla natura da riconoscere alla presunzione presuntiva la giurisprudenza di questa Corte non ha espresso precedenti del tutto allineati”.
Esiste, tuttavia, un consolidato prevalente orientamento secondo il quale: “la prescrizione estintiva e la prescrizione sostitutiva sono antologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi»: «elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto»; la «seconda è fondata su una presunzione iuris tantum ovvero mista di avvenuto pagamento del debito»” che viene confermato dal provvedimento in commento.
Effetto interruttivo della dichiarazione di fallimento sulla prescrizione presuntiva
Per la prescrizione ordinaria la dichiarazione di fallimento non comporta alcuna diretta conseguenza e “la dichiarazione di fallimento non rientra, per sé, tra gli eventi interruttivi richiamati dalla norma dell'art. 2943 cod. civ.”.
Se la prescrizione presuntiva non partecipa alla natura della prescrizione ordinaria, tuttavia, l’effetto giuridico sui crediti della dichiarazione di fallimento potrà avere conseguenze sostanzialmente diverse.
Alla luce di ciò, afferma la S.C. “se la legge «suppone» avvenuto il pagamento di certi crediti (quali dettagliatamente indicati nelle norme degli artt. 2954, 2955 e 2956 cod. civ.), perché normalmente così accade allorché sia trascorso un dato periodo di tempo - senza, cioè, che in quel lasso temporale quel certo «tipo» di creditore sia andato a esigere in modo formale la prestazione dovutagli -, l'apertura del fallimento viene propriamente a bloccare la costruzione di una simile dinamica presuntiva. Posto che comporta, ex art. 44 legge fall., l'inefficacia dei pagamenti effettuati dal debitore fallito e posto altresì che rende necessario l'accertamento di ogni credito che aspiri a ricevere pagamenti dal sopravvenuto fallimento del debitore (artt. 52 e 93 ss. legge fall.)”.
A conclusione la Corte enuncia il seguente principio di diritto:
«le prescrizioni presuntive di cui agli artt. 2954 ss. cod. civ. sono fenomeni di natura probatoria, sostanziandosi in presunzioni di "avvenuto pagamento"; non dà perciò luogo a prescrizione presuntiva la fattispecie in cui una frazione del tempo stabilito dalla norma di legge fondante la stessa sia decorsa dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, pur se prima che il creditore abbia presentato domanda di insinuazione nel relativo passivo».
[[ Vedi aggiornamnento 2023 in "Prescrizione presuntiva eccepita dal curatore del fallimento e giuramento decisorio. Le SS.UU." ]]
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile, Sez. I, Sentenza n. 16123 dep. 14/06/2019
FATTI DI CAUSA
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