La Cassazione sulla compensazione delle spese di lite

Con Ordinanza 26466 del 9 dicembre 2011 la Suprema Corte si pronuncia nuovamente in tema di compensazione delle spese di lite. Obbligo di motivazione.

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La Cassazione sulla compensazione delle spese di lite

La Corte di Cassazione ritorna sull'argomento confermando con Ordinanza n° 26466 del 9 dicembre 2011 la necessità di motivazione da parte delle corti del merito in ordine alla condanna alle spese processuali, anche, e anzi a maggior ragione, quando questa consista in una compensazione.

Scrive la Cassazione nell'ordinanza:

"... è meritevole di conferma il più recente orientamente di questa Corte circa la necessità di un adeguato supporto motivazionale a sostegno della disposta compensazione (Cas. Sez. Un., 30 luglio 2008 n. 20598) per cui la relativa statuizione, quale espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è incensurabile in sede di legittimità, salvo che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ovvero che la decisione del giudice di merito sulla sussistenza dei giusti motivi ai sensi del citato art 92 cod. proc. civ. sia accompagnata dall'indicazioni palesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o l'evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volotà decisionale"

I motivi di illegittimità, inoltre, vanno distinti a seconda che venga in rilevanza la genericità e quindi l'inconsistenza della motivazione sulla compensazione delle spese, oppure ci si trovi in presenza di una motivazione illogica o addirittura erronea.

Aggiunge a conclusione la Suprema Corte che:

"Va quindi data continuità all'orientamento per il quale il vizio di violazione di legge (art. 92 cod. proc. civ. comma secondo), denunciabile anche in sede di legittimità, sussisten qualora la decisione di compensazione delle spese di giudizio gia giustificata da generici motivi di opportunità e di equità, mentre l'illogicità, contraddittorietà od erroneità dei motivi esplicitati rileva ai sensi del n° 5 dell'art 360 cod. proc. civ. (per tutte v. Cass.31 marzo 2007 n. 8059)."


 

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