Spese di liquidazione parcella non ripetibili
Non ripetibile la spesa di liquidazione della parcella sostenuta dal legale. Sentenza della Cassazione 7 luglio – 10 ottobre 2011, n. 20806.

La Corte di Cassazione, con Sentenza 7 luglio – 10 ottobre 2011, n. 20806 si è pronunciata sulla possibilità o meno di chiedere, da parte dell'avvocato, il pagamento oltre che della parcella, anche delle spese sostenute per la liquidazione della stessa da parte dell'Ordine Competente.
La questione era divenuta uno dei capi di impugnazione della sentenza alla Suprema Corte, visto che che la Corte d'Appello aveva riconosciuto come dovute le spese di liquidazione della parcella pagate all'Ordine competente al momento del rilascio del parere di congruità.
La Corte di Cassazione ritiene il motivo fondato. La Corte afferma di aderire a:
"quell'indirizzo interpretativo che, in materia di ripartizione dell'onere delle spese in generale ... e per quelle richieste dal difensore al proprio cliente, valorizza il principio di causalità (...) per il quale vanno addossate (al soccombente e al) cliente le sole spese che siano state rese necessarie per la realizzazione del credito del difensore".
Ci si deve chiedere, quindi, se la richiesta di liquidazione della parcella sia elemento necessario e passaggio obbligatorio al fine di poter ottenere il pagamento.
Ipotesi che si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui il professionista volesse chiedere al proprio Ordine una liquidazione di parcella in misura superiore ai massimi tariffari. La Corte, infatti, illustra proprio questo esempio:
"nel caso di specie il contro ricorrente, per resistere efficacemente alla censura avversaria, avrebbe dovuto allegare prima, e dimostrare poi:
che le richieste al Consiglio dell'Ordine superassero i massimi tariffati;
che le stesse fossero state attestate come legittime dall'Organo professionale e che fossero state riconosciute dal Giudice"
In un caso del genere è evidente che la richiesta di liquidazione all'Ordine professionale diviene passaggio indispensabile per ottenere il pagamento.
In caso contrario, afferma la Suprema Corte,
"la tassa pagata al Consiglio dell'Ordine, non ponendosi come logico presupposto per far valere il credito nei termini poi riconosciuti dal giudice del merito, non poteva essere addebitata al cliente".