Ipoteca Esattoriale non soggetta a Revocatoria Fallimentare
Secondo la Cassazione all'ipoteca di equitalia non si applica la disciplina della revocatoria fallimentare.

La Sentenza della Corte di Cassazione n° 3398 del 5 Marzo 2012 introduce un concetto innovativo in materia di iscrizione ipootecaria affettuata da un ufficio esattoriale.
L'ipoteca esattoriale non ha come sottostante titolo un provvedimento giudiziale e, pertanto, secondo la cassazione non può ritenersi riconducibile al genere delle ipoteche giudiziali.
Del resto, non è neppure classificabile come ipoteca volontaria.
Cosa sarà mai, allora?
La Corte di Cassazione, con sentenza 3398/12 introduce una nuova tipologia di ipoteca, vale a dire quella esattoriale.
Più precisamente la Suprema Corte nega all'ipoteca esattoriale la riconducibilità ad una delle forme descritte dagli articoli 2817 e 2818 del codice civile e ciò in relazione all'applicabilità della revocatoria fallimentare.
Ricordiamo che l’articolo 67, comma 1 della l. fall. indica le attività compiute dal debitore che possono essere soggette a revocatoria.
Fra tali attività sono comprese le ipoteche volontarie costituite nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti e le ipoteche giudiziali o volontarie costituite entro i sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
L'ipoteca esattoriale, abbiamo detto, non rientra né fra quelle volontarie né fra quelle giudiziali.
La previsione legale dell'iscrizione ipotecaria da parte dell'ufficio esattoriale, effettuato per finalità pubblicistiche "essenzialmente consistenti nella necessità di assicurare la pronta riscossione delle entrate ... costituirebbe il fondamento di una disciplina derogatoria in tema di revocatoria rispetto a quella ordinaria".
Tuttavia non può classificarsi, la nostra, neppure come ipoteca legale avendo il legislatore, sempre secondo la Cassazione, indicato le ipotesi che danno luogo a questo tipo di ipoteca. Afferma la cassazione: "Pare dunque che la diversità della fattispecie in esame, che richiede un'attivazione del creditore e che non presuppone l'esistenza di un preesistente atto negoziale, non consente, per le caratteristiche che la distinguono, la sua assimilazione ad una ipotesi di ipoteca legale".
Quind iuris?
Secondo la Suprema Corte, "non sembra inutile rilevare, da un lato, che non è ravvisabile alcun motivo di ordine logico o giuridico che imponga la necessità di comprendere l'ipoteca iscritta ex art. 77 - sulla base cioè dell'esistenza di un titolo esecutivo costituito da un atto amministrativo - nell'ambito delle qualificazioni risultanti dal codice civile e, dall'altro, che non vi è ragione per negare una propria autonomia".
In sostanza, l'ipoteca esattoriale costituisce un diverso genere di ipoteca rispetto a quanto sinora previsto dal codice civile.