Accesso ai documenti amministrativi nel processo tributario
Accesso ai documenti ammnistrativi ex Legge 241 del 1990 nel procedimento tributario. Sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza numero 4821 del 26 settembre 2013, ha chiarito la portata della disposizione di cui al primo comma, lettera b) dello articolo 24 della Legge 241 del 1990, disposizione che, nel suo dato testuale, sembrerebbe escludere dal diritto di accesso gli atti del procedimento tributario.
Con ricorso proposto davanti al TAR della Calabria, una società chiedeva l'annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso a tutte le cartelle esattoriali emesse nei propri confronti da Equitalia Sud Spa, cartelle che asseriva non esserle mai state ritualmente notificate. Di fronte a detta istanza, Equitalia restava inerme, determinando il formarsi del previsto silenzio rigetto.
Equitalia si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in rito, la tardività del ricorso per lo spirare del termine di trenta giorni concesso e comunque deduceva l'inammissibilità del ricorso in quanto avente ad oggetto procedimenti tributari esclusi dalla normativa invocata dalla ricorrente.
Il TAR della Calabria dichiarava la tardività del ricorso, facendo accoglimento dell'eccezione della resistente.
Proponeva gravame la ricorrente società evidenziando la tempestività del ricorso e la sua ammissibilità, mentre la resistente insisteva nelle argomentazioni già spiegate in prime cure concludendo per il rigetto del gravame.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame, accoglieva l'appello della società sia relativamente alla tempestività del ricorso, sia quanto alla sua ammissibilità.
Sul primo aspetto, pregiudiziale, il Collegio, in linea con la nota sentenza della Corte Costituzionale numero 477 del 2002, oggetto di successivo recepimento in sede legislativa (cfr. Legge 263 del 2005), operava, riguardo al perfezionamento della notificazione tramite ufficiale giudiziario, la distinzione tra notificante e notificatario: per il primo soggetto, la notifica si perfeziona con la semplice consegna dell'atto nelle mani dell'ufficiale giudiziario, laddove, quanto al secondo, essa si perfeziona al momento della legale conoscenza dello stesso atto; riconoscendo che l'atto di introduzione del giudizio di prime cure sarebbe stato validamente notificato dalla ricorrente anche se giunto alla resistente dopo lo spirare del termine previsto dalla normativa in tema di impugnazione del silenzio.
Quanto al secondo profilo, il Collegio riteneva fondata la richiesta di accesso agli atti come formulata dalla ricorrente anche ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973, dovendo la società essere posta in grado di conoscere la sua esatta posizione tributaria, le causali delle pretese e di verificare la validità delle notifiche; diritto esplicabile soltanto mediante l'esibizione integrale delle cartelle e non semplicemente degli estratti di ruolo.
La funzione di presupposto necessario per l'avvio di procedure esecutive rivestito dalla cartella esattoriale fonda il diritto della società appellante ad ottenere una piena conoscenza degli atti quale esplicazione del diritto di tutela e di difesa riconosciuto al contribuente in via strumentale ad un possibile ricorso in sede giurisdizionale. Ogni limitazione ad un pieno accesso agli atti si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali in tema di tutela giurisdizionale e al principio, sempre di rango costituzionale, di razionalità.
La richiesta della società appellante agli atti integrali trova quindi fondamento nella necessità di evitare azioni esecutive e di conoscere la validità degli atti; una diversa interpretazione, inoltre, renderebbe oltremodo onerosa la condotta della società che dovrebbe peritarsi di risalire, a distanza di anni e magari senza esito, a documenti che sono in possesso della resistente e quindi agevolmente disponibili, con evidente lesione del principio di razionalità.
All'accoglimento del gravame e quindi alla soccombenza, faceva seguito la condanna alle spese a carico della resistente-appellata.
La pronuncia merita apprezzamento segnatamente riguardo alla tutela garantita a favore del contribuente che non trova alcun ostacolo, nella sua esplicazione piena, in un diritto di rango eguale riconducibile all'amministrazione finanziaria, neppure quello di segretezza degli atti del procedimento tributario, considerato che il medesimo sarebbe terminato proprio con l'emissione della cartella, mentre quelli eventuali e successivi sarebbero atti esecutivi o cautelari, per i quali la conoscibilità è garantita in re ipsa.