Appello. Primi esempi pratici di Ordinanze di Inammissibilità
Filtro d´appello. I primi casi di applicazione del nuovo istituto. Corte di Appello di Roma e Tribunale di Vasto

Ecco alcune ordinanze con le quali è stato utilizzato il filtro d'appello introdotto dal novellato art. 348 bis del codice di procedura civile.
Riportiamo alcuni dei primi esempi di applicazione pratica. Si ricorda, infatti, che il suddetto filtro si applica agli appelli proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dallÂ’11.09.2012.
Siamo, quindi, alle prime applicazioni in linea temporale e può risultare utile visionarne qualche esempio.
Corte dÂ’'Appello di Roma
Sezione terza civile
Ordinanza 25 gennaio 2013…omissis…
Osserva quanto segue.
La novità dellÂ’istituto che il collegio è chiamato ad applicare giustifica un suo preventivo inquadramento. Stabilisce l’art. 348 bis c.p.c. che: «fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta».
Non ritiene il collegio sebbene una simile opinione sia stata sostenuta da una Patte della dottrina o trovi qualche aggancio nei lavori preparatori che il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento si risolva in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni juris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari. La sommarietà della cognizione, nel sistema del rito civile, difatti, si presenta, di regola, sotto due distinti profili: a volte intesa come cognizione superficiale, altre volte come cognizione parziale. La prima forma di cognizione sommaria si riscontra in un’ampia gamma di procedimenti, per l’appunto cautelari, e trova fondamento su una valutazione meramente delibativa del materiale probatorio allo stato degli atti disponibile, salvo, di norma, il successivo controllo dell’esattezza della decisione sommaria mediante il giudizio di cognizione ordinaria. La seconda si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamene, nel procedimento per ingiunzione, nel quale il giudice conosce della fondatezza della pretesa solo attraverso la documentazione prodotta dal creditore istante. Con riguardo al giudizio di appello, naturalmente, non può certamente discorrersi di cognizione sommaria perché parziale. Quanto alla configurabilità di una cognizione sommaria perché superficiale, occorre rammentare che lÂ’appello può essere proposto in ragione della ricostruzione del fatto erroneamente operata dal primo giudice ovvero in dipendenza di violazioni di legge dal medesimo commosse:
i) in quest’ultimo caso non ha senso discorrere di cognizione sommaria perché superficiale, dal momento che la cognizione in jure non è suscettibile, pei sua natura, di evolversi in ragione dello sviluppo del processo e degli ulteriori approfondimenti che, all’interno di esso, possono aver luogo; la cognizione in jure è insomma in se stessa cognizione piena;
ii) ma, anche dal versante della ricostruzione del fatto appare tutt’altro che agevole immaginare una cognizione del giudice d’appello meramente sommaria e, come tale, suscettibile di ulteriore approfondimento nel corso ulteriore del processo; il giudizio di appello, infatti, nel suo assetto determinato in particolare dallÂ’ultima riforma, è pressoché integralmente chiuso ad ogni novità di alcun genero, sia sul piano delle allegazioni che delle acquisizioni probatorie: esso, al di fuori di ipotesi marginali, certamente non avute di mira dal legislatore, si riassume cioè nel riesame del materiale già acquisito in primo grado ai fini della verifica di ben determinati errori commessi dal primo giudice nella ricostruzione del fatto; per altro verso, il giudizio di appello, con riguardo alla ricostruzione del fatto, non è compiuto nel vuoto ovvero sulla base di acquisizioni probatorie soltanto provvisorie, bensì, almeno di regola, sulla base del materiale probatorio già raccolto dinanzi al primo giudice; ed il giudice d‘appello è tendenzialmente vincolato agli accertamenti di fatto compiuti in primo grado; neppure a tal riguardo, dunque, ha senso discorrere di cognizione sommaria, e tanto meno di fumus boni juris, giacché il giudice fonda la propria decisione stilla valutazione delle intere risultanze dcl giudizio di primo grado, destinate perlopiù a rimanere ferme in quello di secondo. Insomma, la cognizione in jure non è cognizione sommaria perché non può esserlo; la cognizione della ricostruzione del fatto non è di regola sommaria perché si fonda stilla valutazione dell’intero materiale acquisito in primo grado, riguardato attraverso la duplice lente della sentenza impugnata e, quindi, dei motivi di impugnazione. L’aggettivo «sommario» è poi adoperato nel la locuzione «del procedimento sommario di cognizione», che intitola il capo aperto dall’art. 702 bis c.p.c. ma, in questo caso, sembra doversi ritenere, con buona parte della dottrina, che la cognizione non sia sommaria, ma piena, sebbene attuata attraverso un procedimento semplificato ed informale.
Posta tale premessa, sembra allora potersi dire che l’appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio - giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l’accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose. L’ordinanza di cui allÂ’art. 348 bis c.p.c., per questa via, si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l’abuso del processo, abuso in cui si risolve l’esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza. Appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato. Si può dire, quindi, che lÂ’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c, non ha un contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza: essa manca invece di tutto ciò che è superfluo a fronte di un appello manifestamente privo di fondamento. Ciò, del resto, è reso manifesto dalla previsione del successivo art. 348 ter c.p.c. concernente il ricorso per cassazione contro la «doppia conforme». Tale disposizione, infatti, circoscrive l’ammissibilità del ricorso per cassazione quando l’ordinanza di inammissibilità dell’appello «è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni diritto, poste a base della decisione impugnata»: il che vuol dire che l’ordinanza dichiarativa della ammissibilità non si allontana, sotto il profilo contenutistico, dalla sentenza, tanto che la motivazione dell’una può essere raffrontata con l’altra al fine di verificare se il giudice d’appello abbia deciso, in fatto, sulla falsariga della decisione adottata dal primo giudice. Il meccanismo della «doppia conforme» è Â’altronde previsto anche per il giudizio di appello conclusosi come di norma con sentenza: il che val quanto dire, a conferma di quanto appena osservato, che tanto lÂ’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. quanto la sentenza d’appello, se fondate sulle medesime ragioni in fatto che la sentenza di primo grado, producono l’identico effetto di precludere il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art 360 c.p.c..
Anche questa osservazione, allora, rende manifesto che l’ordinanza e la sentenza si pongono da un punto di vista contenutistico sullo stesso piano. Si potrebbe dire — volendo paragonare un filtro all’altro che l’ordinanza di cui all’art. 348 bis c.p.c. abbia un contenuto analogo a quello dellÂ’ordinanza di cui all’art. 375, n. 5, c.p.c.: ordinanza cui è da credere nessuno attribuirebbe natura di provvedimento a cognizione sommaria, trattandosi di provvedimento soltanto semplificato rispetto alla sentenza.
…omissis…
La convenuta ha resistito.
Il tribunale di con sentenza …, ha accolto la domanda osservando: i) che ai sensi dellÂ’articolo 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della convenuta aveva efficacia di giudicato, nellÂ’intrapreso giudizio di danno, quanto allÂ’accertamento della sussistenza dcl fatto, della sua illiceità penale e allÂ’affermazione che lÂ’imputato lo aveva commesso; ii) che, essendo stata pronunciata in sede penale sentenza di condanna generica, al giudice civile non restava che quantificare il danno; iii) che tale danno doveva essere provato nel quantum e che la prova si desumeva dalle testimonianze raccolte, dalle quali era risultato che la …, nell’arco temporale compreso tra il … cd il …, era molto spaventata, tanto da volersi sempre far accompagnare da qualcuno; iv) che il danno in questione non poteva che essere liquidato equitativamente ai sensi dell ‘articolo 1226 c.c., trattandosi di danno intrinsecamente non suscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, e che la liquidazione poteva essere effettuata in € 1OOOO,OO, tenuto conto della gravità deelle frasi e delle condotte minacciose poste in essere in un significativo arco temporale.
… ha proposto appello (con atto notificato il ….) con quattro motivi con cui ha in breve sostenuto:
…omissis…
che il tribunale avrebbe nuovamente violato le già menzionate disposizioni poiché, «invece di verificare la gravità effettiva del danno, verificava la gravità effettiva delle frasi e delle condotte minacciose poste in essere, da parte della (presunta) responsabile, come le frasi e le condotte, di epr sé, fossero probanti del danno lamentato, mentre le stesse erano inidonee a provare il danno lamentato»; … che il tribunale avrebbe ancora una volta violato le già menzionate disposizioni poiché avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno pur in mancanza della prova di un transeunte turbamento psicologico, sicché «la domanda dalla stessa proposta, era infondata, e andava rigettata, avendo “giurato” i testimoni dalla stessa indicati, che la stessa — svolgesse regolarmente il proprio lavoro, sia in … che nel suo … .., nonché che svolgesse tutte le ulteriori attività extralavorative, e che tali fatti non provando che la stesso, fosse in tale “lungo periodo” in evidente sia/o di turbamento, psicologico (quindi non spaventata) che le impediva di svolgere anche le ordinarie occupazioni» inoltre, a quanto par di capire, i testi, secondo i Â… non sarebbero stati attendibili; che la liquidazione della misura di € 10.000,00 sarebbe stata «meramente apodittica». mentre la somma avrebbe dovuto essere di «congrua equità», mentre gli E 10.000,00 riconosciuti «non sommo altro che € 1.100,00 mensili, per un pregiudizio dovuto a minacce sporadiche e non dalla mattina alla sera!!!». LÂ’appello spiegato è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Tale decisione si fonda sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. Ed infatti: i) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la sentenza penale di condanna, recante altresì la condanna generica al risarcimento del danno (la liquidarsi in separato giudizio, comportasse la fondatezza della domanda spiegata sotto il profilo dellÂ’an); ii) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la prova del quantum potesse essere desunta dalle testimonianze raccolte, riguardo alle quali non emerge del resto alcun profilo di inattendibilità; iii) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che attraverso le testimonianze fosse stato dimostrato un permanente stato di turbamento emotivo, descritto come spavento, tale da alterare lo stato interiore della vittima, producendo altresì una modificazione peggiorativa delle sue abitudini di vita, poiché costretta, in ragione della permanente condizione di paura, a farsi accompagnare sia nelle situazioni (li lavoro, che nella vita personale; iv) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che il danno non patrimoniale in discorso potesse essere liquidato soltanto equitativamente;v) del tutto condivisibilmente il tribunale ha ritenuto che il pregiudizio patito, tenuto conto della reiterazione della condotta lesiva e della sua gravità dovesse essere liquidato nella misura di € 10.000,00.
Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
visto l’articolo 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l’appello proposto da … nei confronti di … condannando l’appellante al rimborso, in favore dell’appellata, delle spese sostenute per questo grado dcl giudizio, liquidate in complessivi € 2.400,00, di cui € 150,00 per esborsi ed il resto per compenso.
Roma, 25.1.2013 Il presidente
e di seguito un'altra ordinanza, questa volta del Tribunale di Vasto per l'appello a sentenza del giudice di pace.
Tribunale di Vasto, 20 febbraio 2013
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale
A scioglimento della riserva assunta nel procedimento di cui in epigrafe, avente ad oggetto: APPELLO CONTRO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, promosso da OMISSIS nei confronti di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi come in atti;
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
RITENUTO applicabile al caso di specie, anche ratione temporis, lÂ’art. 348 bis c.p.c., introdotto dal D.L. 22.06.2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.2012, n. 134, per i giudizi di appello proposti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata chiesta la notifica a partire dallÂ’11.09.2012;
SENTITI i procuratori delle parti sui chiarimenti richiesti allÂ’udienza del 04/02/2013;
PREMESSO che gli odierni appellanti hanno convenuto in giudizio la Enel Energia s.p.a. innanzi al Giudice di Pace di Vasto, per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti allÂ’illegittima interruzione della fornitura di energia elettrica presso la propria abitazione;
CHE il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, sul presupposto della piena legittimità dellÂ’operato della odierna appellata, in presenza di uno stato di morosità del cliente, nonché sullÂ’assunto della mancanza di prove dei danni asseritamente subìti;
CHE gli appellanti hanno impugnato la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto lÂ’assenza di responsabilità dellÂ’Enel Energia s.p.a. nella interruzione del servizio di erogazione della energia elettrica, chiedendo che il provvedimento fosse modificato nel senso di accertare lÂ’assenza di morosità degli utenti, stante lÂ’avvenuto pagamento delle precedenti fatture a mezzo bonifico bancario effettuato in data 20.08.2008 per lÂ’importo di € 285,00; gli stessi hanno, altresì, denunciato lÂ’erronea applicazione dellÂ’art. 1565 c.c., il quale presuppone – ai fini della legittimità della sospensione della somministrazione con congruo preavviso – un inadempimento che, nel caso di specie, non si è mai verificato;
CONSIDERATO, in particolare, che il pagamento effettuato dal titolare dellÂ’utenza tramite bonifico bancario (di cui, comunque, il giudice di prime cure ha dato atto nel suo provvedimento), in sostituzione del previsto versamento sul c/c postale, costituisce un inesatto adempimento privo, ai sensi dell'art. 1197 c.c., di effetto liberatorio per il debitore (cfr., Cass., 06/09/2004, n. 17961), di guisa che deve giustamente ritenersi sussistente uno stato di morosità del somministrato, con conseguente riconoscimento della legittimità della sospensione della somministrazione operata da Enel Energia s.p.a.;
CHE, in ogni caso, dallÂ’istruttoria orale condotta nel giudizio di primo grado non è emersa alcuna prova del danno patrimoniale asseritamente patito dagli appellanti;
CHE, relativamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, la sentenza ha fatto puntuale applicazione dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di danno non patrimoniale (cfr., Cass., S.U., 11.11.2008, n.26972), ritenendo – sulla base delle deduzioni difensive e delle prove orali raccolte – che i pregiudizi invocati dagli attori a titolo di danno esistenziale non fossero meritevoli della tutela risarcitoria, trattandosi di meri disagi, fastidi o ansie, come tali privi del requisito della “ingiustizia costituzionalmente qualificata” (Cass., S.U., idem).
RITENUTO, pertanto, che la ricostruzione dei fatti e lÂ’applicazione delle norme di diritto compiute nella sentenza impugnata sono esenti da censura e meritano di essere senzÂ’altro condivise;
CHE, dunque, che per le stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, lÂ’appello proposto non ha alcuna ragionevole probabilità di essere accolto;Per Questi Motivi
DICHIARA lÂ’appello inammissibile;
CONDANNA OMISSIS, in solido tra loro, a pagare, in favore di Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi professionali, ai sensi del D.M. 20.07.2012 n. 140, oltre accessori come per legge;
MANDA alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Vasto, 20 febbraio 2013.
IL GIUDICE
Dott. Fabrizio Pasquale