Cassazione Civile: Indennita' di maternita' solo ad uno dei genitori
Corte di Cassazione Sentenza n. 809 del 15 gennaio 2013 sulla alternativita' e non cumulabilita' della indennita' parentale

La Corte di Cassazione Sentenza n. 809 del 15 gennaio 2013 si è espressa in materia di godimento della indennità di maternità/paternità.
In materia di indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, lÂ’interesse allÂ’inserimento della prole adottiva è adeguatamente tutelato mediante l'attribuzione del beneficio ad uno soltanto dei genitori, sicché, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 385 del 2005, che ne ha esteso il godimento al padre, vige un principio di alternatività e fungibilità tra i genitori adottivi, nel senso che la percezione dell'indennità da parte dell'uno esclude il diritto dell'altro, ancorché uno dei genitori sia libero professionista e lÂ’altro lavoratore dipendente.
Il testo della sentenza n. 809 del 15 gennaio 2013:
Svolgimento del processo
Con sentenza del 12/10/2009 la Corte d'Appello di Roma ha respinto la domanda di A. A. F., avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e padre adottivo di due minori dal febbraio 2002, volta ad ottenere la liquidazione da detta Cassa dell'indennità di maternità prevista per le madri adottive libere professioniste ai sensi dell'art. 70 e 72 del d.lgs n. 151/2001.
La Corte territoriale ha richiamato la sentenza n 385/2005 della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità degli artt. 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire in alternativa alla madre l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima.
La Corte d'Appello ha, in particolare, riportato la sentenza citata nella parte in cui la Corte Costituzionale ha osservato che 'la previsione che solo alle madri libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, e non anche al padre libero professionista, sia riconosciuta un'indennità di maternità (art. 70), (estesa dall'art. 72, primo comma, all'ipotesi di adozione o affidamento, laddove l'art. 31 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001 stabilisce, per il caso di adozione o affidamento, che il congedo di maternità di cui ai precedenti artt. 26, primo comma, e 27, primo comma, nonché il congedo di paternità di cui all'art. 28 spettano, a determinate condizioni, anche al padre lavoratore,) rappresenta un vulnus sia del principio di parità di trattamento tra le figure genitoriali e fra lavoratori autonomi e dipendenti, sia del valore della protezione della famiglia e della tutela del minore, apparendo discriminatoria l'assenza di tutela che si realizza nel momento in cui, in presenza di una identica situazione e di un medesimo evento, alcuni soggetti si vedono privati di provvidenze riconosciute, invece, in capo ad altri che si trovano nelle medesime condizioni'.
La Corte territoriale ha, tuttavia, escluso il diritto del ricorrente all'indennità richiesta non avendo egli allegato ,né tantomeno dimostrato, che l'indennità in questione veniva richiesta in alternativa alla madre adottiva, lavoratrice subordinata dipendente della soc. A.
Avverso detta sentenza propone ricorso in Cassazione l'avv A. F. formulando tre motivi di censura. Si costituisce la Cassa Naz. P.A. Forense con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
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