Il trasportato va sempre risarcito anche se proprietario dell'auto
Recente sentenza della Corte di Cassazione e giurisprudenza comunitaria in tema di risarcimento del danno del terzo trasportato

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013) mette un freno alle clausole assicurative limitative del risarcimento del danno e, nel caso di specie, alle clausole che limitano la risarcibilità del trasportato in funzione della persona del guidatore.
Del resto, già la normativa (art. 141 codice delle assicurazioni - risarcimento del terzo trasportato) evidenzia un deciso favor del legislatore nei confronti del trasportato, laddove prevede innanzitutto che A) "il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro", e poi con la previsione B) "a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro",
Per inciso si evidenzia che l'indicente stradale per cui era causa risale al 1992 (!).
La peculiarità del caso sta nel fatto che il trasportato era il proprietario dell'auto e a livello contrattuale era stata pattuita la guida esclusiva del solo conducente assicurato,
Nel ricorso incidentale si sollevava anche questione pregiudiziale europea per il ritardo dello stato italiano nel recepimento delle norme europee di tutela dei terzi trasportati. Ma la Corte di Cassazione richiama, nella sua motivazione, proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia.
Afferma la Corte di Cassazione, infatti, che la questione pregiudiziale è stata superata dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia europea in data 1 dicembre 2011, ... la cui massima non uficiale può così riassumersi: "Le norme comunitarie che disciplinano la assicurazione obbligatoria devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che produce l'effetto di escludere in modo automatico l'obbligo in capo allo assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non coperto dalla polizza assicurativa e la suddetta vittima, passeggero dei veicolo al tempo dell'incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo, a nulla rilevando che essa sapesse o meno che la persona da lei autorizzata a guidare il veicolo non era assicurata".
Così inquadrato il caso, la Suprema Corte ribadisce la propria adesione al principio espresso dalla corte europea.
Aggiunge che la clausola che limita la copertura assicurativa alla effettiva guida di uno specifico conducente deve ritenersi nulla.
Richiama, infine, il principio europeo contenuto dell'adagio erasmiano "vulnus ante omnia reficiendus" secondo il quale: "la vittima trasportata ha sempre e comunque diritto al risarcimento integrale del danno, quale che sia la veste e la qualità, con la unica eccezione del trasportato consapevole della circolazione illegale dei veicolo, come nel caso dei rapinatori, terroristi o ladri".
Di seguito la massima della Suprema Corte:
"Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”)"