In G.U. il Regolamento sulle società fra Professionisti

Pubblicato il Decreto del Ministero Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 che regolamenta le società fra professionisti

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In G.U. il Regolamento sulle società fra Professionisti

Come previsto dalla legge che ha riformato le professioni 'ordinistiche' è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale  n. 81 del 6 aprile 2013 il decreto 8 febbraio 2013, n. 34 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, titolato 'Regolamento in materia di societa' per l'esercizio di attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183'.

Le Società tra Professionisti diventano, quindi, realtà.

Il regolamento sulle Società fra Professionisti è costituito da quattro Capi per un totale di 12 articoli, suddivisi in Disposizioni generali, Conferimento dell’incarico professionale, Partecipazione alla società tra professionisti e Iscrizione all’albo professionale e regime disciplinare.

Importanti gli obblighi di informazione ai quali la STP dovrà conformarsi.
Al momento del primo contatto con il cliente la STP deve fornire (per iscritto sotto il profilo richiesto ad probationem) alcune fondamentali informazioni:
'a) sul diritto del cliente di chiedere che l'esecuzione dell'incarico conferito alla societa' sia affidata ad uno o piu' professionisti da lui scelti;
b) sulla possibilita' che l'incarico professionale conferito alla societa' sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale;
c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d'interesse tra cliente e societa', che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalita' d'investimento'
.
In quel momento, inoltre, la societa' professionale 'deve consegnare al cliente l'elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l'indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonche' l'elenco dei soci con finalita' d'investimento'.

Importanti anche le previsioni inerenti all'apparato disciplinare e deontologico. Mentre il professionista appartenente alla società continua a rispondere alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, la società tra professionisti risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta.

Le Società tra Professionisti prevedono una duplice iscrizione, una in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità, ed un'altra iscrizione nella sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

La società multidisciplinare è invece iscritta presso l’albo relativo all’attività individuata come prevalente nell’atto costitutivo.


Il testo integrale del nuovo dettato legislativo lo trovi in ProfessioneGiustizia.it in REGOLAMENTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI.



 

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