Interruzione del giudizio ed effetti della mancata riassunzione in cause scindibili
Le Sezioni Unite precisano che nel caso di trattazione unitaria di cause connesse e scindibili, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento e non si propaga all

Le Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 9686 del 22 aprile 2013 si sono pronunciate su un contrasto giurisprudenziale in materia di interruzione e mancata riassunzione di un processo avente ad oggetto cause scindibii.
Più specificatamente, la Corte è stata chiamata a chiarire se la mancata riassunzione nei confronti della parte non necessaria del processo colpita dall'interruzione determina la propagazione dell'effetto estintivo anche alla domanda principale.
La questione ha origine da una domanda di risarcimento del danno da responsabilità medica proposta da una paziente nei confronti del medico curante e della Casa di cura, che a loro volta avevano chiamato in causa i rispettivi assicuratori. A seguito della fusione di una delle due società assicurative in un'altra società, su istanza di una delle parti, il Tribunale aveva dichiarato estinto l'intero processo per mancato impulso all'attività processuale.
Tale decisione venne impugnata dall'originaria attrice e accolta dalla Corte di Appello che rimise il processo al Tribunale specificando che il contraddittorio instaurato davanti a sè era da considerarsi integro poichè quando una delle parti chiama in causa un terzo, in base all'art.106 c.p.c., pretendendo d'esserne garantita, la situazione processuale che si determina non ricade nell'art. 331 c.p.c. ma nell'art. 332 c.p.c.. Quindi, poichè il contraddittorio non era stato esteso alla società assicurativa che aveva assorbito l'originario assicuratore chiamato in causa, il processo doveva proseguire tra le parti costituite (eccetto ovviamente la società assicurativa assorbita, non esistendo più come persona giuridica autonoma).
La Corte di Cassazione viene quindi chiamata a dirimire il seguente dubbio interpretativo: "la causa di interruzione del processo in primo grado investe sola la domanda di indennità proposta attraverso la chiamata in causa dell'assicuratore o si riflette anche sulla domanda di responsabilità?".
La Corte per rispondere al quesito prospettato pone alcune premesse: in primo luogo, richiamando la sentenza n. 19509/2010 delle stesse Sezioni Unite, precisa che il Tribunale ha errato nell'assimilare, ai fini dell'applicazione dell'art. 300 c.p.c. in materia di cause interruttive del processo, la fusione per incorporazione della società assicurativa alla morte della persona fisica.
Tale ricostruzione, però, non essendo stata messa in discussione in sede di appello, è destinata a rimanere ferma in quanto alla Cassazione è preclusa la possibilità di dare un'applicazione opposta a quella sulla cui base si è sviluppato il successivo dibattito.
Di seguito, la Corte ribadisce il principio di diritto, affermato nella sentenza a Sezioni Unite n. 15142/2007, secondo cui nel caso di trattazione unitaria di cause connesse e scindibili che comporta un litisconsorzio facoltativo, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento e non si propaga ai giudizi riuniti, di modo che rispetto a questi non si profila la necessità di una loro riassunzione.
Nel solco della sentenza n. 15142/2007, le Sezioni Unite negano quindi che la causa di interruzione relativa alla domanda di indennità proposta attraverso la chiamata in causa dell'assicuratore si rifletta anche sulla domanda di responsabilità.
A tal proposito gli Ermellini precisano che sebbene la decisione sulla responsabilità del danneggiante può influenzare la decisione sulla domanda di indennità, esse riguardano distiniti rapporti e risponde ad una scelta del danneggiante assicurato far convergere la decisione del secondo rapporto nel giudizio introdotto in suo confronto dalla domanda del danneggiato. Sicché, nel caso in cui l'evento interruttivo non colpisca la persona parte delle due cause, cioè il danneggiante, l'esigenza di assicurare la difesa in giudizio non riguarda anche la parte dell'altra causa. Se ne ricava quindi la seguente massima:
"Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, cpc, l'evento interruttivo che in primo grado colpisca l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa"