La Cassazione sulle condizioni di punibilità nei reati tributari

Sentenza della Corte di Cassazione, sez. penale, n. 42868 del 16 maggio-18 ottobre 2013. Soglie di punibilità nei reati tributari

- di Avv. Giorgio Pernigotti
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La Cassazione sulle condizioni di punibilità nei reati tributari

La Terza Sezione Penale della Suprema Corte con sentenza numero 42868 del 16 maggio - 18 ottobre 2013, chiamata a pronunciarsi sulla natura giuridica delle soglie di punibilità stabilite dal D.Lgs. 74 del 2000 in caso di dichiarazione fraudolenta, ha chiarito come le stesse non costituiscano condizioni obiettive di punibilità bensì rientrano tra gli elementi costitutivi del reato; con la conseguenza che non possono fuggire alla valutazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo ai fini della colpevolezza.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di Genova, la Cassazione, pur dando atto della presenza di diverso orientamento a cui si è conformata la Corte territoriale nella pronuncia di condanna dell'imputato, reo di avere omesso fraudolentemente di dichiarare ricavi provocando una dichiarazione fiscale falsa, per un ammontare superiore alla soglia indicata dal citato decreto legislativo vigente al momento del fatto, ha ritenuto di considerare, in linea con la decisione delle Sezioni Unite numero 37424 del 2013, le soglie veri e propri elementi costitutivi del reato; di guisa che, per sancire la responsabilità penale non è sufficiente il mero superamento delle medesime ma occorre che il soggetto abbia agito con l'intento di varcarle attraverso la propria condotta.

A sostegno della tesi espressa, il Collegio ha richiamato sia la relazione governativa al testo del decreto legislativo (relazione che qualifica le soglie come elementi del reato) sia il principio del favor rei, quale corollario.

Da segnalare come la pronuncia si sia limitata ad una correzione della motivazione della sentenza della Corte Genovese, non avendo l'imputato, in sede di ricorso, indicato in modo puntuale i fatti concreti a sostegno della carenza del dolo, non potendosi ritenere sufficiente, secondo la Corte, la mera protesta di insussistenza dell'elemento soggettivo e il generico richiamo alle emergenze processuali; ciò in applicazione del principio di specificità dei motivi di cui all'articolo 581 c.p.p.

Una sentenza certamente condivisibile soprattutto perché in linea con la volontà del legislatore, sentenza che, purtroppo, non ha portato vantaggio al ricorrente-imputato!

 

 

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