Opposizione a decreto ingiuntivo. Termini ridotti anche in appello
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 26252 del 22 novembre 2013 conferma l'estensione della riduzione dei terminini applicata in primo grado anche al grado di appello

La Seconda Sezione Civile, con sentenza n. 26252 del 22 novembre 2013, ha affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione del termine di costituzione, agli effetti dell’art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., si applica anche in grado di appello.
In proposito richiama dei precedenti non proprio recenti secondo i quali: "La riduzione dei termini prevista dall'art. 645, sec. comma c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, avente carattere facoltativo, è applicabile anche nella fase di appello, poiché trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di particolare celerità del procedimento monitorio. La parte può esercitare tale facoltà senza alcuna preclusione, anche se nel giudizio di primo grado abbia fatto uso dei termini ordinari, ed anche se non vi sia stato espresso richiamo alla suddetta disposizione" (Cass. 1041 del 7/4/1971; Cass 3031 del 30/12/1967; Cass 1286 del 21/6/1965.
La recente sentenza 26252 aderisce interamente a tale giurisprudenza aggiungendo che il disposto dell'art. 347 c.p.c., secondo il quale "la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale" non fa che estendere al grado di appello forme e procedure (e termini) applicati o applicabili al primo grado.